Vigilanza
La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla ASL competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Nei luoghi di lavoro delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.
Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (di cui all’art. 35, Legge 26 aprile 1974, n. 191), lo stesso personale esercita l’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all’art. 7:
- attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati;
- lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l’impiego di esplosivi;
- -avori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
- ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati (individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri).
Il comma 3 rinvia ad un successivo e complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
(Art. 13, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, T.U. Sicurezza sul lavoro)
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Comitato vigilanza salute e sicurezza