Videoterminale
Le attività lavorative che comportano l’uso di “attrezzature munite di videoterminali” sono oggetto del Titolo VII, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza sul lavoro). Tali norme non si applicano ai lavoratori addetti:
- ai posti di guida di veicoli o macchine;
- ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
- ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all’utilizzazione da parte del pubblico;
- alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all’uso diretto di tale attrezzatura;
- alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
(Art. 172, T.U.)
Definizioni
- Videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
- Posto di lavoro: l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante;
- Lavoratore: il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’art. 175.
(Art. 173, T.U.)
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro:
- all’atto della valutazione del rischio analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
- ai rischi per la vista e per gli occhi;
- ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale;
- alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale;
- adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui sopra, tenendo conto della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati;
- organizza e predispone i posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi di cui all’allegato XXXIV.
(Art. 174, T.U.)
Svolgimento quotidiano del lavoro
Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale. In assenza di una disposizione contrattuale il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro.
Nel computo dei tempi d’interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro.
(Art. 175, T.U.)
Sorveglianza sanitaria
I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria con particolare riferimento:
- ai rischi per la vista e per gli occhi;
- ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.
Il medico competente, sulla base del risultato della sorveglianza sanitaria, esprime il giudizio d’idoneità.
Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è:
- biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;
- quinquennale negli altri casi.
Per i casi d’inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita d’idoneità.
Il lavoratore può richiedere la visita medica, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio d’idoneità alla mansione specifica.
Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell’attività svolta, quando l’esito delle visite di cui sopra ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.
(Art. 176, T.U.)
Informazione e formazione
Il datore di lavoro assicura ai lavoratori:
- una formazione adeguata, in particolare in merito:
- ai rischi per la vista e per gli occhi;
- ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale;
- alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale;
- informazioni, in particolare per quanto riguarda:
- le misure applicabili al posto di lavoro;
- le modalità di svolgimento dell’attività;
- la protezione degli occhi e della vista.
(Art. 177, T.U.)
Si riporta in sintesi l’allegato XXXIV che detta i requisiti minimi delle attrezzature e dell’ambiente (All. XXXIV. Requisiti minimi).
1. Attrezzature
Schermo:
- la risoluzione deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi;
- l’immagine deve essere stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità;
- la brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo devono essere facilmente regolabili da parte dell’utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali;
- deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze dell’utilizzatore;
- è possibile utilizzare un sostegno separato o un piano regolabile;
- non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi all’utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività;
- deve essere posizionato di fronte all’operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore sia posto un pò più in basso dell’orizzontale che passa per gli occhi dell’operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 centimetri, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta.
Tastiera:
- deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di meccanismo di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l’affaticamento delle braccia e delle mani;
- lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell’operatore;
- deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi;
- la sua disposizione e le caratteristiche dei tasti devono agevolarne l’uso.
- I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.
Mouse:
- il mouse, o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro, deve essere posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre di uno spazio adeguato per il suo uso.
Piano di lavoro:
- deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio;
- la sua altezza, fissa o regolabile, deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 centimetri. Lo spazio a disposizione deve permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli se presenti;
- la profondità deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo;
- il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi.
Sedile di lavoro:
- deve essere stabile e permettere all’utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda. Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore;
- lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorsolombare dell’utente. Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore e deve avere altezza e inclinazione regolabile. Nell’ambito di tali regolazioni l’utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata;
- lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono presentare un livello di permeabilità tali da non compromettere il comfort dell’utente e pulibili;
- deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato agevolmente secondo le necessità dell’utilizzatore;
- un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso.
Computer portatili:
- l’impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo.
2. Ambiente
Spazio:
- il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi.
Illuminazione:
- l’illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell’utilizzatore;
- riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell’operatore devono essere evitati disponendo la postazione di lavoro in funzione dell’ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale;
- si dovrà tener conto dell’esistenza di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e attrezzature di colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi sullo schermo;
- le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.
Rumore:
- il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non deve perturbare l’attenzione e la comunicazione verbale.
Radiazioni:
- tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Parametri microclimatici:
- le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i lavoratori;
- le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori.
3. Interfaccia elaboratore/uomo
Il datore di lavoro all’atto dell’elaborazione, della scelta, dell’acquisto del software, o allorché questo venga modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l’utilizzazione di unità videoterminali, terrà conto dei seguenti fattori:
- i sistemi devono fornire l’informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;
- i principi dell’ergonomia devono essere applicati in particolare all’elaborazione dell’informazione da parte dell’uomo;
- il software deve essere:
- adeguato alla mansione da svolgere;
- di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell’utilizzatore. Inoltre nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all’insaputa dei lavoratori;
- strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell’attività.
(All. XXXIV, T.U.)
LEMMI CORRELATI
Sorveglianza sanitaria
Informazione, formazione e addestramento