Valutazione dei rischi (VDR)
Definizione
Per valutazione dei rischi si intende: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
(Art. 2, co. 1, lett. q), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, T.U. Sicurezza sul lavoro)
Oggetto della valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi – anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici impiegati e nella sistemazione dei luoghi di lavoro – deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli:
- collegati allo stress lavoro correlato;
- riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza;
- connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi;
- connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, interessati da attività di scavo.
Il documento, redatto a conclusione della valutazione (DVR), può essere tenuto su supporto informatico e, deve essere munito (anche tramite le procedure applicabili ai supporti informati) di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, del RLS o del RLS territoriale e del medico competente, ove nominato, e deve contenere:
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI adottati a seguito della valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l’indicazione del nominativo del RSPP, del RLS (o di quello territoriale) e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività, dando immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che se ne farà richiesta, potrà accedere a tale documentazione.
Ai fini della valutazione dei rischi, l’Inail (anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e gli organismi paritetici), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio.
(Art. 28, T.U.)
Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento (DVR) in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata:
- in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- a seguito d’infortuni significativi;
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nell’ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
Tale documento (DVR), ed il DUVRI, devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
Procedure standardizzate
I datori di lavoro che occupano fino a cinquanta lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate, fermo restando quanto segue:
- con apposito decreto, sono individuati settori di attività a basso rischio d’infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell’INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda;
- tale decreto reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate.
Con ulteriore decreto, sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment).
Le procedure standardizzate non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
- aziende industriali soggette all’obbligo di notifica o rapporto;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti nucleari ed installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi;
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori;
- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre cinquanta lavoratori;
- nelle aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto.
(Art. 29, T.U.)
Il datore di lavoro non può delegare l’obbligo di valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del relativo documento.
(Art. 17, co. 1, lett. a), T.U.)
Con apposito decreto sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.
(Art. 3, co. 13-ter, T.U.)
Si rimanda alla lettura del Decreto interministeriale 30 novembre 2012. Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi di cui all’art. 29, co. 5, T.U., ai sensi dell’art. G, co. 8, lett. f).
Lemmi correlati
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)