Sicurezza sul lavoro
Sottoponte
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Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a 2,50 m.
La costruzione del sottoponte può essere omessa per:
- i ponti sospesi;
- per le torri di carico;
- i ponti a sbalzo;
- quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.
(Art. 128, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, T.U. Sicurezza sul lavoro)
Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di 40 cm per l’affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sottoponte può servire l’impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante.
(Art. 129, co. 2, T.U.)