Sicurezza sul lavoro

Sollevamento di materiale dagli scavi

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Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente a quanto indicato al punto 3.4 dell’allegato XVIII, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza sul lavoro),

(Art. 119, co. 7-bis,  T.U.)

Le incastellature per sostenere argani a mano o a motore per gli scavi in genere devono poggiare su solida ed ampia piattaforma munita di normali parapetti e tavole fermapiede sui lati prospicienti il vuoto.

Le armature provvisorie per sostenere apparecchi leggeri per lo scavo di pozzi o di scavi a sezione ristretta (arganetti o conocchie) azionati solamente a braccia, devono avere per base un solido telaio, con piattaforme per i lavoratori e fiancate di sostegno dell’asse dell’apparecchio opportunamente irrigidite e controventate.

In ogni caso, quando i suddetti apparecchi sono installati in prossimità di cigli di pozzi o scavi, devono essere adottate le misure necessarie per impedire franamenti o caduta di materiali.

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