Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)
Definizioni
“SINP” è il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’art. 8, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza sul lavoro).
Finalità e funzionamento
È istituito il SINP nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.
Il Sistema Informativo è costituito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’Interno, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dall’INAIL, dall’IPSEMA, con il contributo del Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL).
Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.
L’INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati.
Con decreto dei Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale e della Salute, di concerto con il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati. Si rimanda alla lettura del D.I. 25 maggio 2016, n. 183, “Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
(Art. 8, T.U.)