Sistema di protezione contro le cadute dall’alto
Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva, è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:
- assorbitori di energia;
- connettori;
- dispositivo di ancoraggio;
- cordini;
- dispositivi retrattili;
- guide o linee vita flessibili;
- guide o linee vita rigide;
Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e d’idoneo dispositivo anticaduta.
(Art. 115, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, T.U. Sicurezza sul lavoro)
Il punto 4 dell’allegato VIII fornisce “Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari” e la Tabella 9 tratta i “Dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto” fornendo indicazioni per la valutazione dei DPI, specificando i rischi da cui il DPI protegge ed i rischi derivanti dal dispositivo stesso.
(All. VIII, punto 4, tabella 9, T.U.)