Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP)
Definizione
Il “servizio di prevenzione e protezione dai rischi” è l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Esso è regolato dalla Sezione III, Titolo I, Capo III degli artt. 31-35, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza sul lavoro).
Modalità di svolgimento del servizio
Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione scegliendo tra le seguenti modalità:
- svolgendo direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34, T.U.);
- prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva;
- incarica persone o servizi esterni (costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici).
Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono:
- possedere le capacità e i requisiti professionali (di cui all’art. 32, T.U.);
- essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda;
- disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all’azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio.
Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti (di cui all’art. 32, T.U.).
Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.
Casi di obbligatorietà del servizio
L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione (così come il relativo responsabile) all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
- nelle aziende industriali soggette a pericolo di incidenti rilevanti di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 334/1999, e s.m., soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli artt. 6 e 8 del medesimo decreto;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti ed installazioni di cui agli artt. 7, 28 e 33, D.Lgs. n. 230/1995 e s.m (impianti nucleari);
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle aziende industriali con oltre duecento lavoratori;
- nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori;
- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre cinquanta lavoratori.
Può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.
Capacità e requisiti professionali
Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai SPP interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Per lo svolgimento delle funzioni da parte degli addetti è necessario:
- essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Per lo svolgimento della funzione di RSPP, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato (di cui all’art. 28, co. 1, T.U.), di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui sopra, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’accordo di cui sopra.
Formazione
I corsi di formazione devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza Stato-Regioni pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006, e s.m.
I corsi sono organizzati da:
- Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
- Università;
- INAIL;
- Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco dall’Amministrazione della Difesa;
- Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e dalle altre Scuole Superiori delle singole amministrazioni;
- Associazioni Sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici (nonché dai soggetti indicati nell’Accordo di cui al sopra) nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste.
Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al co. 2, primo periodo coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. 6 luglio 2007, n. 155 o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla G.U. 19 ottobre 2000, n. 245, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla G.U. 5 giugno 2001, n. 128, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, su parere conforme del Consiglio Universitario nazionale ai sensi della normativa vigente. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal T.U., in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il RSPP, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati.
Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione Consultiva permanente.
I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’Accordo Stato-Regioni di cui sopra.
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino (di cui all’art. 2, co. 1, lett. i), D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e s.m.) se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Il SPP è utilizzato dal datore di lavoro e sinteticamente provvede:
- all’individuazione dei fattori di rischio, delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, alla valutazione dei rischi;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure, le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; a partecipare alla riunione periodica.
Lemmi correlati
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)