Sicurezza sul lavoro

Rumore

Condividi

La protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro è oggetto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza sul lavoro), Capo II del Titolo VIII (artt. da 187 a 198) che tratta gli agenti fisici.

Il Capo II determina, in particolare, i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l’udito.

Nel T.U., per agenti fisici s’intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

(Art. 180, co. 1, T.U.)

Valutazione del rischio

Il datore di lavoro valuta l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:

  • il livello, il tipo e la durata dell’esposizione (inclusa l’esposizione a rumore impulsivo);
  • i valori limite di esposizione e i valori di azione (art. 189);
  • tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
  • per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
  • tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
  • le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
  • l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;
  • il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
  • le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
  • la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Se, a seguito della valutazione dei rischi da esposizione al rumore, il datore di lavoro ritiene che i valori inferiori di azione possano essere superati, misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.

I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell’esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell’esposizione del lavoratore.

L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

(Art. 190, T.U.)

Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile

Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che comportano un’elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un’esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare:

  1. la disponibilità dei DPI dell’udito;
  2. l’informazione e la formazione;
  3. il controllo sanitario. In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell’identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e organizzative.

(Art. 191, T.U.)

Misure di prevenzione e protezione

Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:

  • adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
  • scelta di attrezzature di lavoro adeguate, che emettano il minor rumore possibile ed eventuale scelta di attrezzature di lavoro il cui obiettivo di limitare l’esposizione al rumore;
  • progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
  • adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
  • adozione di misure tecniche per il contenimento: del rumore trasmesso per via aerea (schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti), del rumore strutturale (sistemi di smorzamento o di isolamento);
  • programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
  • riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Se a seguito della valutazione dei rischi da esposizione al rumore risulta che i valori superiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui sopra.

I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono:

  • indicati da appositi segnali;
  • delimitati.

L’accesso a tali zone è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

Nel caso in cui, data la natura dell’attività, il lavoratore benefici dell’utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

(Art. 192, T.U.)

Uso dei dispositivi di protezione individuali

Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui sopra:

  • mette a disposizione dei lavoratori DPI dell’udito, nel caso in cui l’esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione;
  • esige che i lavoratori utilizzino i DPI dell’udito, nel caso in cui l’esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione;
  • sceglie DPI dell’udito che consentono di eliminare il rischio per l’udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
  • verifica l’efficacia dei DPI dell’udito.

Il datore di lavoro tiene conto dell’attenuazione prodotta dai DPI dell’udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutarne l’efficienza e il rispetto del valore limite di esposizione.

I DPI dell’udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche.

Misure per la limitazione dell’esposizione

Fermo restando l’obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l’adozione delle misure prese, s’individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:

  • adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
  • individua le cause dell’esposizione eccessiva;
  • modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

Informazione e formazione

Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore.

Sorveglianza sanitaria

Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione.

La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai RLS. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

La sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l’opportunità.

Deroghe

Il datore di lavoro può richiedere deroghe all’uso dei DPI e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l’utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.

Le deroghe di cui sopra sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro anni dall’organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Le circostanze che giustificano le deroghe sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso di venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione la disciplina regolare.

La concessione delle deroghe è condizionata dall’intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l’intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale trasmette ogni quattro anni alla Commissione dell’Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse.

Lemmi correlati

Agente fisico

Condividi