Riunione periodica
Soggetti partecipanti e tempistica
Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di quindici lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
- il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- il RSPP;
- il medico competente, ove nominato;
- il RLS.
Oggetto della riunione
Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
- il documento di valutazione dei rischi;
- l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei DPI;
- i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
Nel corso della riunione possono essere individuati:
- codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi d’infortuni e di malattie professionali;
- obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
La riunione ha anche luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. In tali casi, nelle unità produttive che occupano fino a quindici lavoratori è facoltà del RLS chiedere la convocazione di un’apposita riunione.
Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
(D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, T.U. Sicurezza sul lavoro)
Lemmi correlati
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)