Sicurezza sul lavoro

Riunione periodica

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Soggetti partecipanti e tempistica

Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di quindici lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:

  • il datore di lavoro o un suo rappresentante;
  • il RSPP;
  • il medico competente, ove nominato;
  • il RLS.

Oggetto della riunione

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:

  • il documento di valutazione dei rischi;
  • l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
  • i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei DPI;
  • i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono essere individuati:

  • codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi d’infortuni e di malattie professionali;
  • obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

La riunione ha anche luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. In tali casi, nelle unità produttive che occupano fino a quindici lavoratori è facoltà del RLS chiedere la convocazione di un’apposita riunione.

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

(D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, T.U. Sicurezza sul lavoro)

Lemmi correlati

Datore di lavoro e dirigente

Medico competente

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

 

 

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