Responsabile dei lavori e committente
Definizioni
Nell’ambito dei “Cantieri temporanei o mobili” (normato dal Titolo IV, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, T.U. Sicurezza sul lavoro) per committente s’intende: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.
Per responsabile dei lavori si intende invece il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal T.U.; nel campo di applicazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m. (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE) il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.
(Art. 89, co. 1, lett. b), c), T.U.)
Obblighi
Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela, in particolare:
- al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
- all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto sopra avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
Il committente o il responsabile dei lavori:
- nella fase della progettazione dell’opera, prende in considerazione il PSC ed il fascicolo;
- nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione) designa il coordinatore per la progettazione. Tale disposizione non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque d’importo inferiore ad euro centomila. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
- nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
- comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere;
- ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori (se in possesso dei requisiti);
- comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere;
- ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti, i coordinatori.
Il committente o il responsabile dei lavori anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
- verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a duecento uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’Allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e del Documento Unico di regolarità contributiva (fatto salvo quanto previsto dall’art. 16-bis, co. 10, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2) corredato da autocertificazione;
- chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a duecento uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare, il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi (fatto salvo quanto previsto dall’art. 16-bis, co. 10, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2) e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione;
- verifica il possesso della patente (o del documento equivalente di cui all’art. 27 del T.U.) nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto.
È sospesa l’efficacia del titolo abilitativo nei seguenti casi:
- in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento o del fascicolo, quando previsti;
- oppure in assenza di notifica, quando prevista;
- oppure in assenza del DURC delle imprese o dei lavoratori autonomi.
L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.
(Art. 90, T.U.)
Responsabilità
Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.
La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi (posti in capo ai coordinatori) di cui agli artt. 91, comma 1 (redazione POS e fascicolo) e 92, co. 1, lett. a), b), c), d ed e), di seguito sintetizzati.
Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
- a) verifica l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l’idoneità del POS, adegua il PSC e il fascicolo;
- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i RLS finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
(Art. 93, T.U.)