Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
Definizione
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a quindici lavoratori il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo (secondo quanto previsto dall’art. 48, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza sul lavoro).
(Art. 47, co. 3, T.U.)
Individuazione
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) è individuato nelle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS interno e ne esercita le competenze.
Le modalità di elezione o designazione e le modalità di esercizio delle funzioni del RLST sono individuate dalla contrattazione collettiva, o in mancanza di questa, sono individuate con decreto ministeriale.
Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il RLS partecipano al Fondo di cui all’art. 52 (Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità). Con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative vengono individuati settori e attività, oltre all’edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui sopra.
Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il RLST accede ai luoghi di lavoro, senza darne preavviso solo in caso d’infortunio grave, previa segnalazione all’organismo paritetico.
Ove l’azienda impedisca l’accesso al RLST questi lo comunica all’organismo paritetico o, in sua mancanza, all’organo di vigilanza territorialmente competente.
L’organismo paritetico comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del RLST.
Il RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno sessantaquattro ore iniziali, da effettuarsi entro tre mesi dalla data di elezione o designazione, e otto ore di aggiornamento annuale.
L’esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.
(Art. 48, T.U.)
In merito alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si rimanda alla voce RLS.