Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Definizione
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
(Art. 2, co. 1, lett. i), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, T.U. Sicurezza sul lavoro)
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro, e i dirigenti (che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e le competenze ad essi conferite), devono:
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del DVR ed il DUVRI, anche su supporto, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro, di cui alla lett. r); i documenti sono consultati esclusivamente in azienda;
- comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (di cui all’art. 8), in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei RLS; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- consultare il RLS a nelle ipotesi di cui all’art. 50.
(Art. 18, co. 1, lett. n), o), s), aa), T.U.)
Obblighi dei lavoratori
I lavoratori devono segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS.
(Art. 20, co. 2, lett. e), T.U.)
Obblighi del medico competente
Il medico competente:
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni, al datore di lavoro, al Responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.
(Art. 25, co. 1, lett. g), i), T.U.)
Formazione
La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
(Art. 37, T.U.)
Il datore di lavoro provvede affinché il RLS e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all’interno dell’impresa ovvero dell’unità produttiva.
(Art. 164, co. 1, lett. a), T.U.)
DVR e RLS
Il DVR deve essere munito di data certa, attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, del RLS o del RLST e del medico competente, ove nominato.
Il DVR deve contenere anche il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale.
(Art. 28, co. 2, lett. e), T.U.)
Istituzione
Il RLS è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il RLS:
- nelle aziende o unità produttive che occupano fino a quindici lavoratori è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo);
- nelle aziende o unità produttive con più di quindici lavoratori è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
Il numero minimo dei rappresentanti è il seguente:
- 1 rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a duecento lavoratori;
- 3 rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da duecentouno a mille lavoratori;
- 6 rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i mille lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
Qualora non si proceda alle elezioni di cui sopra, le funzioni di RLS sono esercitate dai rappresentanti territoriali o di sito produttivo (salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).
Il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
L’elezione dei RLS aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della “Settimana europea per la Salute e Sicurezza sul Lavoro”, con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sentite le Confederazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
(Art. 47, T.U.)
Attribuzioni del RLS
Le attribuzioni del RLS sono le seguenti (fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva):
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- è consultato in merito all’organizzazione della formazione;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata;
- promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, relativi agli infortuni sul lavoro, contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
Il RLS, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del DVR e del DUVRI ed è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute in tali documenti, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
L’esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di Responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione (RSPP o ASPP).
(Art. 50, T.U.)
Consultazione
Prima dell’accettazione del PSC e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il RLS e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il RLS ha facoltà di formulare proposte al riguardo.
(Art. 102, T.U.)
Covid-19
Il medico competente collabora con il datore di lavoro e RLS (Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza) / RLST (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale) e segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
(Fonte: Ministero della Salute)
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