Sicurezza sul lavoro

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLSSP)

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Definizione

Il RLSSP (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo), è previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza sul lavoro), all’art. 49, nel caso in cui, in un luogo di lavoro o in uno o più cantieri, siano presenti più di una impresa.

Individuazione

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLSSP), sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:

  • attività produttive più complesse caratterizzate dalla compresenza di più aziende o cantieri;
  • porti;
  • centri intermodali di trasporto;
  • impianti siderurgici;
  • cantieri con almeno trentamila uomini-giorno; contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a cinquecento.

Nei contesti di cui sopra il RLSSP è individuato, su loro iniziativa, tra i RLS delle aziende operanti nel sito produttivo.

La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione, nonché le modalità secondo cui il RLSSP esercita le attribuzioni in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.

(Art. 49, T.U.)

In merito alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si rimanda alla voce RLS.

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