Sicurezza sul lavoro

Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro

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Definizione

Per prevenzione incendi si intendono sia le attività rivolte a prevenire l’evento incendio sia le misure atte a contrastarne gli effetti per limitare i danni a parsone e cose.

Competenze

La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.

  • Nei luoghi di lavoro soggetti al T.U. (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, T.U. Sicurezza sul lavoro) devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.

Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al T.U., i Ministri dell’Interno, del Lavoro e della Previdenza Sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti i criteri diretti atti ad individuare:

  • le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
  • le misure precauzionali di esercizio;
  • i metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
  • i criteri per la gestione delle emergenze;
  • le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

Fino all’adozione dei decreti di cui sopra, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al D.M. 10 marzo 1998.

Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, con decreto del Ministro dell’Interno sono istituiti, presso ogni Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, dei nuclei specialistici per l’effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l’espletamento dell’attività di assistenza.

Ogni disposizione contenuta nel T.U., concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l’attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, di cui agli artt. 1 e 2, D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all’art. 13.

Le maggiori risorse derivanti dall’espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo Nazionale dei Vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

(Art. 46, T.U.)

Limitatamente alla sospensione dell’attività d’impresa, all’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente.

Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale procede.

I poteri e gli obblighi di cui sopra spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all’accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

In materia di prevenzione incendi in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all’art. 46 trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 16 (Certificato di prevenzione incendi), 19 (Vigilanza) e 20 (Sanzioni penali e sospensione dell’attività), D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

(Art. 14, co. 1 e 2, T.U.)

Normativa in aggiornamento

Il DM 3 agosto 2015, conosciuto come Codice di prevenzione incendi, rappresenta una rivoluzione nel panorama normativo italiano dal momento che è possibile applicarlo, in alternativa, al parco normativo ancora vigente.

Nell’ambito del processo di aggiornamento delle norme di prevenzione incendi, il 20 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.M. 12 aprile 2019 che apporta modifiche al D.M. 3 agosto 2015, il c.d. Codice di prevenzione incendi. Tra le principali novità introdotte, vi è l’ampliamento delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi (D.P.R. n. 151/2011) a cui applicare le disposizioni tecniche contenute nel Codice.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ispirandosi alla normativa internazionale ha prodotto un testo unificato in grado di essere applicato nella progettazione in modo uniforme, consultabile sul sito del Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

(Fonte: www.vigilfuoco.it)

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