Sicurezza sul lavoro

Ponte sospeso e relativi argani

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Definizione

Per ponti sospesi e relativi argani sono da intendersi piattaforme (o ponti o navicelle), di qualunque forma geometrica, sollevate da argani a motore, mediante organi flessibili, destinate al sollevamento di persone e materiali inerenti il lavoro da eseguire con esclusione di altri materiali.

Ai ponti sospesi nei lavori in quota è dedicato l’allegato V, parte II, par 4.4., D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza sul lavoro), nelle “Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e di persone e cose”.

Requisiti

I ponti sospesi leggeri che hanno una fune di sospensione ed un argano di manovra per ciascuna estremità:

  • non devono essere gravati da sovraccarichi, compreso il peso dei lavoratori, superiori a 100 chilogrammi per metro lineare di sviluppo;
  • non devono avere larghezza superiore a 1 m;
  • non è consentita su di essi la contemporanea presenza di più di due persone;
  • devono essere usati soltanto per lavori di rifinitura, di manutenzione, o altri lavori di limitata entità.

I ponti pesanti che hanno quattro funi di sospensione per ogni unità (ponte singolo) e quattro argani di manovra:

  • non devono avere larghezze maggiori di 1,50 m;
  • possono essere collegati e formare ponti continui purché le unità di ponte siano allo stesso livello;
  • su ciascuna unità di ponti pesanti non è consentita la contemporanea presenza di persone in numero superiore a quello indicato nelle targhette prescritte dal successivo punto;
  • gli argani di ogni unità di ponte devono essere dello stesso tipo e della stessa portata.

L’unità di ponte:

  • deve essere costituita da due telai metallici, che sono collegati da correnti sostenenti i traversi, sui quali viene fissato il tavolame;
  • i due telai devono essere montati con distanza di non più di 3 m;
  • i correnti devono avere un franco a sbalzo, oltre ciascun telaio, di 50 cm e devono essere muniti di sicuro sistema di trattenuta contro il pericolo di sfilamento dai telai;
  • il piano di calpestio deve essere costituito da tavole di spessore non inferiore a 4 cm, bene accostate fra loro ed assicurate contro eventuali spostamenti;
  • il legname impiegato nel ponte deve essere a fibre longitudinali dirette e parallele, privo di nodi;
  • gli elementi in legno possono essere sostituiti da elementi metallici di resistenza non minore. Il collegamento di più unità di ponti pesanti deve essere effettuato rendendo direttamente connesse fra di loro le unità contigue, senza inserzione di passerelle tra l’una e l’altra;
  • i bulloni usati nel montaggio devono essere assicurati con rondelle elastiche e con contro-dadi.

Parapetti

  • Sui lati prospicienti il vuoto, il ponte deve essere munito di normali parapetti e tavola fermapiede;
  • il corrente superiore del parapetto esterno dei ponti leggeri deve essere formato con tubo di ferro di 4 cm di diametro;
  • gli altri correnti possono essere di legno;
  • le distanze libere verticali fra la tavola fermapiede ed il corrente intermedio e tra questo ed il superiore non devono essere maggiori di 30 cm;
  • gli elementi costituenti il parapetto devono essere assicurati solidamente alla parte interna dei ritti estremi del ponte in corrispondenza degli argani;
  • i ponti leggeri devono avere il parapetto anche nel lato prospiciente la costruzione;
  • sull’intavolato dei ponti pesanti deve essere applicata lungo il lato prospiciente la costruzione e privo di parapetto una sponda di arresto al piede di altezza non inferiore a 5 cm.

Argani

Gli argani devono avere le seguenti caratteristiche:

  • devono essere rigidamente connessi con i telai di sospensione;
  • devono essere a discesa autofrenante e forniti di dispositivo di arresto;
  • il tamburo di avvolgimento della fune deve essere di acciaio ed avere le flange laterali di diametro tale da lasciare, a fune completamente avvolta, un franco pari a due diametri della fune;
  • il diametro del tamburo deve essere non inferiore a 12 volte il diametro della fune;
  • le parti dell’argano, soggette a sollecitazioni dinamiche, devono avere un grado di sicurezza non minore di otto;
  • deve avere, fissata in posizione visibile una targhetta metallica indicante il carico massimo utile ed il numero delle persone ammissibili, la targhetta deve anche indicare la casa costruttrice, l’anno di costruzione ed il numero di matricola:
  • devono avere funi di tipo flessibile, formate con fili di acciaio al crogiuolo, con un carico di rottura non minore di 120 e non maggiore di 160 kg. per mm² e devono essere calcolate per un coefficiente di sicurezza non minore di 10;
  • devono avere funi e fili elementari, protetti contro gli agenti corrosivi esterni mediante ingrassatura;
  • l’attacco al tamburo dell’argano deve essere ottenuto con piombatura a bicchiere o in altro modo che offra eguale garanzia contro lo sfilamento;
  • l’attacco alla trave di sostegno deve essere ottenuto mediante chiusura del capo della fune piegato ad occhiello con impalmatura, o con non meno di tre morsetti a bulloni; nell’occhiello deve essere inserita apposita redancia per ripartire la pressione sul gancio o anello di sospensione;
  • le travi di sostegno devono essere in profilati di acciaio e calcolate, per ogni specifica installazione, con un coefficiente di sicurezza non minore di 6;
  • le travi di sostegno, che devono poggiare su strutture e materiali resistenti, devono avere un prolungamento verso l’interno dell’edificio non minore del doppio della sporgenza libera e devono essere saldamente ancorate ad elementi di resistenza accertata, provvedendosi ad una sufficiente distribuzione degli sforzi e ad impedire qualsiasi spostamento;
  • non è ammesso l’ancoraggio con pesi;
  • gli anelli o ganci di collegamento della fune alla trave di sostegno devono avere un coefficiente di sicurezza non inferiore a 6 ed essere assicurati contro lo scivolamento lungo la trave stessa verso l’esterno.

Accesso ai ponti

L’accesso e l’uscita dal ponte devono avvenire, a seconda delle varie condizioni di impiego, da punti e con mezzi tali da rendere sicuri il passaggio e la manovra.

Nel caso di ponti pesanti ad unità collegate, si può fare uso di scale a mano, sempre che sia stato assicurato l’ancoraggio del ponte e della scala.

Ancoraggi e distanza dalla costruzione

Ad ogni livello di lavoro, i ponti sospesi devono essere ancorati a parti stabili della costruzione.

La distanza del tavolato dei ponti pesanti dalla parete della costruzione non deve superare 10 cm. Ove per esigenze della costruzione tale distanza non possa essere rispettata, i vuoti risultanti devono essere protetti fino alla distanza massima sopra prevista.

Divieti

I ponti sospesi non devono essere usati in nessun caso come apparecchi di sollevamento e su di essi non devono essere installati apparecchi del genere.

Funi

Nei ponti leggeri il punto di attacco delle funi di sospensione ai ponti stessi deve essere situato ad altezza non inferiore a 1,50 m dal piano di calpestio.

Manovra dei ponti

Prima di procedere al sollevamento o all’abbassamento del ponte, deve essere accertato che non esistano ostacoli al movimento e che non vi siano sovraccarichi di materiali. Durante la manovra degli argani devono rimanere avvolte sul tamburo almeno due spire di fune. La manovra deve essere simultanea sui due argani nei ponti leggeri; nei ponti pesanti la manovra deve essere simultanea sui due argani di una estremità dell’unità di ponte, procedendo per le coppie di argani successive con spostamenti che non determinano sull’impalcato pendenze superiori al 10 per cento.

La manutenzione e l’efficienza del ponte, la lubrificazione delle funi e degli argani devono essere costantemente curate. Le funi non devono essere più usate quando su un tratto di fune lungo quattro volte il passo dell’elica del filo elementare nel trefolo il numero dei fili rotti apparenti sia superiore al 10 per cento dei fili costituenti la fune.

(Allegato V, 4.4., T.U.)

Il transito sotto: ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l’adozione di misure o cautele adeguate.

(Art. 110, T.U.)

Verifica

La verifica dei ponti sospesi e dei relativi argani deve essere biennale.

(Allegato VII, T.U.)

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