Sicurezza sul lavoro

Ponteggio in legname e altre opere provvisionali

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Ponteggio in legname e altre opere provvisionali

Questo argomento è oggetto della Sezione IV, Capo II, Titolo IV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza sul lavoro).

Lavori in quota

Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose (conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell’allegato XVIII al T.U. sopra citato).

(Art. 122, T.U.)

Montaggio e smontaggio

Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

(Art. 123, T.U.)

Deposito

Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.

Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l’andamento del lavoro.

(Art. 124, T.U.)

Disposizione dei montanti

  • devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno 1 m; inoltre devono essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione;
  • sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo, per le impalcature fino ad 8 m di altezza; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 m i montanti possono essere ad elementi singoli;
  • il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale;
  • l’altezza dei montanti deve superare di almeno 1,20 m l’ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato;
  • l’altezza dei montanti deve superare di almeno 1,20 m l’ultimo impalcato o il piano di gronda;
  • la distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a 3,60 m; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità.

Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.

(Art. 125, T.U.)

Parapetti

Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un’altezza maggiore di 2 m, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.

(Art. 126, T.U.)

Collegamenti delle impalcature

L’accoppiamento degli elementi che costituiscono i montanti dei ponteggi deve essere eseguito mediante fasciatura con piattina di acciaio dolce fissata con chiodi oppure a mezzo di traversini di legno (ganasce); sono consentite legature fatte con funi di fibra tessile o altri idonei sistemi di connessione. (2. Ponteggi. 2.1. Ponteggi in legname)

Correnti

I correnti devono:

  • essere disposti a distanze verticali consecutive non superiori a m 2;
  • poggiare su gattelli in legno inchiodati ai montanti ed essere solidamente assicurati ai montanti stessi con fasciatura di piattina di acciaio dolce (reggetta) o chiodi forgiati. Il collegamento può essere ottenuto anche con gattelli in ferro e con almeno doppio giro di catena metallica (agganciaponti); sono consentite legature con funi di fibra tessile o altri idonei sistemi di connessione.

Le estremità dei correnti consecutivi di uno stesso impalcato devono essere sovrapposte e le sovrapposizioni devono avvenire in corrispondenza dei montanti.

Traversi

I traversi di sostegno dell’intavolato devono essere montati perpendicolarmente al fronte della costruzione.

Quando l’impalcatura è fatta con una sola fila di montanti, un estremo dei traversi deve poggiare sulla muratura per non meno di 15 cm e l’altro deve essere assicurato al corrente.

La distanza fra due traversi consecutivi non deve essere superiore a m 1,20.

È ammessa deroga alla predetta disposizione sulla distanza reciproca dei traversi, a condizione che:

  • la distanza fra due traversi consecutivi non sia superiore a m 1,80;
  • il modulo di resistenza degli elementi dell’impalcato relativo sia superiore a 1,5 volte quello risultante dall’impiego di tavole poggianti su traversi disposti ad una distanza reciproca di m 1,20 e aventi spessore e larghezza rispettivamente di cm 4 e di cm 20. Tale maggiore modulo di resistenza può essere ottenuto mediante impiego, sia di elementi d’impalcato di dimensioni idonee, quali tavole di spessore e di larghezza rispettivamente non minore di 4 × 30 cm ovvero di 5 x 20 cm, sia di elementi d’impalcato compositi aventi caratteristiche di resistenza adeguata.

Intavolati

Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio devono avere le fibre con andamento parallelo all’asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed in ogni caso non minore di 4 cm, e larghezza non minore di 20 cm. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti che riducano più del 10% la sezione di resistenza.

Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e devono poggiare almeno su tre traversi, le loro estremità devono essere sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di 40 cm.

Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all’opera in costruzione; è tuttavia consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 cm soltanto per l’esecuzione di lavori in finitura.

Le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti.

(Allegato XVIII., T.U.)

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