Ponteggio fisso
Definizione
I “ponteggi metallici fissi prefabbricati di facciata” sono sistemi di ponteggi costituiti da elementi metallici prefabbricati, destinati ad essere montati sulle facciate dei manufatti in costruzione o in manutenzione ed utilizzati collegati alla facciata mediante ancoraggi.
(“Linea guida per l’esecuzione di lavori temporanei in quota con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante ponteggi metalli fissi di facciata” ISPESL)
Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego
La costruzione e l’impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della Sezione V, Capo II, Titolo IV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza sul lavoro).
Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego, corredando la domanda di una relazione tecnica (nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all’art. 132 T.U. sopra citato).
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in aggiunta all’autorizzazione di cui sopra attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74.
Possono essere autorizzati alla costruzione ed all’impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica. L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.
Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante:
- copia della autorizzazione ministeriale;
 - istruzioni e schemi elencati all’art. 132 (calcolo del ponteggio; istruzioni per le prove di carico del ponteggio; istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio; schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione).
 
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si avvale anche dell’INAIL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell’autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione.
(Art. 131, T.U.)
Relazione tecnica
La relazione tecnica deve contenere:
- descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell’insieme;
 - caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
 - indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
 - calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
 - istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
 - istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
 - schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.
 
(Art. 132, T.U.)
Progetto
I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi d’impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
- calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale;
 - disegno esecutivo.
 
Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione.
Copia dell’autorizzazione ministeriale e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei relativi cantieri.
(Art. 133, T.U.)
Documentazione
Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione rilasciata dal fabbricante (autorizzazione ministeriale: calcolo; istruzioni per le prove di carico; istruzioni per montaggio/impiego/smontaggio; schemi-tipo) e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell’allegato XXII, del Titolo IV.
Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell’ambito dello schema-tipo che ha giustificato l’esenzione dall’obbligo del calcolo.
(Art. 134, T.U.)
Marchio del fabbricante
Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.
(Art. 135, T.U.)
Montaggio e smontaggio
Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l’uno vicino all’altro.
Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.
Il datore di lavoro assicura che:
- lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio sia impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
 - i piani di posa dei predetti elementi di appoggio abbiano una capacità portante sufficiente;
 - il ponteggio sia stabile;
 - le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio siano idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un’esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
 - il montaggio degli impalcati dei ponteggi sia tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l’uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.
 
Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l’uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscano l’accesso alla zona di pericolo, ai sensi del Titolo V.
Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
Tale formazione ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
- la comprensione del Pi.M.U.S;
 - la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
 - le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
 - le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
 - le condizioni di carico ammissibile;
 - qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
 
I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell’allegato XXI.
(Art. 136, T.U.)
Manutenzione e revisione
Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l’eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.
(Art. 137, T.U.)
Norme particolari
- Le tavole che costituiscono l’impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.
 - È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 cm.
 - È fatto divieto di gettare dall’alto gli elementi del ponteggio.
 - È fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.
 - Per i ponteggi fissi valgono le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe:
 - alla disposizione di cui all’art. 125, comma 4 (l’altezza dei montanti deve superare di almeno 1,20 metri l’ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato) a condizione che l’altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l’ultimo impalcato;
 - alla disposizione di cui all’art. 126, comma 1 (gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un’altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione), a condizione che l’altezza del parapetto sia non inferiore a 95 centimetri rispetto al piano di calpestio; a condizione che l’altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 centimetri rispetto al piano di calpestio.
 
(Art. 138, T.U.)
Verifiche durante l’uso
Tra le verifiche da fare durante l’uso dei ponteggi, l’allegato XIX del T.U. riporta: controllare che qualora siano montati sul ponteggio tabelloni pubblicitari, graticci, teli o altre schermature sia stato redatto apposito calcolo, eseguito da Ingegnere o da Architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, in relazione all’azione del vento presumibile per la zona ove il ponteggio è montato. In tale calcolo deve essere tenuto conto del grado di permeabilità delle strutture servite.
(All. XIX, 2, T.U.)
Documenti correlati
- Circolare 23 aprile 2014, n. 11. Autorizzazione alla costruzione ed all´impiego di ponteggi fissi – Elenco provvedimenti;
 - Circolare 10/2018 del 28/05/2018 Oggetto: Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’art. 131, co. 5, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
 
Lemmi correlati
Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (Pi.M.U.S.)