Ponteggio
L’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile è disciplinata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza sul lavoro), al Capo II, del Titolo IV, “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”.
Definizione
Struttura provvisoria necessaria per sostenere i materiali, dare accesso alle postazioni di lavoro e proteggere gli operai dal rischio di caduta dall’alto, allestita e impiegata principalmente nelle opere edilizie (opere provvisionali, impalcatura).
(Fonte: Teknoring, Francesca Giofrè)
Idoneità
Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d’arte, proporzionate ed idonee allo scopo; devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.
Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell’allegato XIX del T.U.
(Art. 112, T.U.)
Parametri di sicurezza
L’allegato XIX del TU, precisa che nel ponteggio metallico fisso la sicurezza strutturale dipende da numerosi parametri, quali:
- frequenza di utilizzo,
- numero dei montaggi e smontaggi,
- corretto stoccaggio dei componenti,
- ambiente di lavoro,
- utilizzo conforme all’autorizzazione ministeriale,
- stato di conservazione degli elementi costituenti lo stesso.
(All. XIX, Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi, T.U.)