Sicurezza sul lavoro

Ponte su cavalletti

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Sono normati dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza sul lavoro) tra i Ponteggi movibili, Sezione VI, Capo II, Titolo IV.

Definizione

Il ponte su cavalletti è costituito da un impalcato in assi di legno, sostenuto da cavalletti metallici.

Requisiti

I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a 2 metri e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi.

I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici di seguito indicati:

  • I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su piano stabile e ben livellato.
  • La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di 3,60 metri, quando si usino tavole con sezione trasversale di 30 x 5 centimetri e lunghe 4 metri. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti.
  • La larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore a 90 cm e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 cm, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio.
  • È fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli.

(Art. 139. e All. XVIII, 2.2.2, T.U.)

Nell’elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC, tra gli apprestamenti figurano i ponti su cavalletti.

(All. XV, 1, T.U.)

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