Sicurezza sul lavoro

Ponte a sbalzo

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Definizione

I ponteggi sono opere provvisionali, ossia sono strutture di servizio temporanee, allestite per la realizzazione, la manutenzione e il recupero di opere edilizie. Quando non è possibile installare ponteggi tradizionali l’alternativa può essere il ponteggio a sbalzo, ad esempio nel caso di edifici che da un determinato piano escono di assetto sporgendo, oppure in quei casi in cui serva un ponteggio che parta solo da un determinato piano e non dal terreno.

Requisiti

Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l’impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.

(Art. 127, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, T.U. Sicurezza sul lavoro)

La costruzione del sottoponte di sicurezza può essere omessa per i ponti a sbalzo (oltre che per i ponti sospesi, per le torri di carico, e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni).

(Art. 128, T.U.)

Nell’esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare l’erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno 1,20 metri.

Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di 40 cm per l’affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte può servire l’impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante.

In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all’altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall’alto.

Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell’area sottostante.

(Art. 129, T.U.)

Ponteggi in legname

Per il ponte a sbalzo in legno devono essere osservate le seguenti norme:

  • intavolato composto con tavole a stretto contatto, senza interstizi, parapetto pieno, quest’ultimo può essere limitato al solo ponte inferiore nel caso di più ponti sovrapposti;
  • larghezza intavolato ≤ 1,20 metri;
  • traversi di sostegno dell’impalcato solidamente ancorati all’interno a parte stabile dell’edificio, ricorrendo eventualmente all’impiego di saettoni; non è consentito l’uso di contrappesi come ancoraggio dei traversi, salvo che non sia possibile provvedere altrimenti;
  • i traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti;
  • le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente fra di loro con due robusti correnti, di cui uno applicato contro il lato interno del muro o dei pilastri e l’altro alle estremità dei traversi in modo da impedire qualsiasi spostamento.

(All. XVIII, T.U.)

Nei ponteggi a sbalzo possono essere usati sistemi di mensole metalliche, purché gli elementi fissi portanti siano applicati alla costruzione con bulloni passanti trattenuti dalla parte interna da dadi e controdadi su piastra o da chiavella oppure con altri dispositivi che offrano equivalente resistenza.

(All. XVIII, 2.1.7, T.U.)

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