Sicurezza sul lavoro

Piano operativo di sicurezza (POS)

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Definizione

Il POS è il documento (di valutazione dei rischi) che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza sul lavoro).

(Art. 89, co. 1, lett. h), T.U.)

Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, redigono il POS.

Tale disposizione non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’art. 26 del T.U. (vedi Contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione).

(Art. 96, co. 1, lett. g) e co. 1-bis, T.U.)

L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del PSC, nonché la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui:

  • all’art. 17, co. 1, lett. a) – valutazione dei rischi ed elaborazione del relativo documento (DVR);
  • all’art. 26, co. 1, lett. b) – fornire all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
  • all’art. 26, co. 2 – cooperazione tra datori di lavoro (compresi i subappaltatori) all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva;
  • all’art. 26, co. 3 – elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze;
  • all’art. 26, co. 5 – indicare i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni;
  • all’art. 29, co. 3 – rielaborare la valutazione dei rischi, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Aggiornare le misure di prevenzione.

(Art. 96, co. 2, T.U.)

Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni dall’avvenuta ricezione.

(Art. 101, co. 3, T.U.)

Modelli semplificativi

Con decreto (del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro della Salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la Salute e Sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano), sono individuati modelli semplificati per la redazione del POS, del PSC e del fascicolo dell’opera, fermi restando i relativi obblighi.

(Art. 104-bis., T.U.)

Si rimanda alla lettura del Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, “Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS).

Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza

Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, in riferimento al singolo cantiere interessato, e contiene almeno i seguenti elementi:

  1. i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
  • il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
  • la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi sub-affidatari;
  • i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del RLS aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
  • il nominativo del medico competente ove previsto;
  • il nominativo del RSPP;
  • i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
  • il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
  1. le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
  2. la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
  3. l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
  4. l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
  5. l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
  6. l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
  7. le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
  8. l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
  9. l) la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, è integrato con gli elementi del POS.

(All. XV., punto 3.2. T.U.)

Lemmi correlati

Contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE)

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