Sicurezza sul lavoro

Patente a crediti

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Questo strumento, introdotto dal Decreto-legge n. 19/2024, mira a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e combattere il lavoro sommerso. 

Definizione

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (Art. 27 T.U. Sicurezza n. 81/2008) 

Obblighi

A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Sono esclusi:

  • coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
  •  le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea, per le quali è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale;
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti di cui sopra è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Art. 27, comma 1 T.U. Sicurezza n. 81/2008)

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo verifica il possesso della patente (o del documento equivalente di cui all’art. 27 del T.U.) nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell’attestazione di qualificazione SOA (Art. 90, comma 9 b-bis T.U. Sicurezza n. 81/2008). 

Per approfondire l’argomento si rimanda alla lettura del D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”.

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Responsabile dei lavori e Committente

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