Parapetto
Definizione
Struttura che consente alle persone di affacciarsi senza pericolo da un ripiano rialzato.
Scale
Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, …, ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.
(Art. 113, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, T.U. Sicurezza sul lavoro)
Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti.
(Art. 147, co. 1, T.U.)
Requisiti
Gli impalcati, i ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un’altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto, in buono stato di conservazione.
Sono ammesse deroghe a condizione:
- l’altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio;
 - l’altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio.
 
(Art. 126, T.U.)
Il parapetto deve soddisfare le seguenti condizioni:
- essere costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;
 - avere un’altezza utile di almeno un metro;
 - essere costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento;
 - essere costruito e fissato in modo da poter resistere, nell’insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.
 
Il parapetto normale con arresto al piede è completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri (tavola fermapiede).
È considerata equivalente ai parapetti di cui sopra, qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi.
Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti.
Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a 2.00 m.
(All. IV, Requisiti dei luoghi di lavoro, 1.7. Scale, T.U.)
Ponteggi
Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.
(Art. 136, T.U.)
Ponti sospesi
Sui lati prospicienti il vuoto, il ponte deve essere munito di normali parapetti e tavola fermapiede. Il corrente superiore del parapetto esterno dei ponti leggeri deve essere formato con tubo di ferro di 4 centimetri di diametro; gli altri correnti possono essere di legno; le distanze libere verticali fra la tavola fermapiede ed il corrente intermedio e tra questo ed il superiore non devono essere maggiori di 30 centimetri. Gli elementi costituenti il parapetto devono essere assicurati solidamente alla parte interna dei ritti estremi del ponte in corrispondenza degli argani. I ponti leggeri devono avere il parapetto anche nel lato prospiciente la costruzione. Sull’intavolato dei ponti pesanti deve essere applicata lungo il lato prospiciente la costruzione e privo di parapetto una sponda di arresto al piede di altezza non inferiore a 5 centimetri
(All. V 4.4.3, T.U.)
Ponti a sbalzo
Per il ponte a sbalzo in legno (di cui all’art. 127) l’intavolato deve essere composto con tavole a stretto contatto, senza interstizi che lascino passare materiali minuti, e il parapetto del ponte deve essere pieno; quest’ultimo può essere limitato al solo ponte inferiore nel caso di più ponti sovrapposti.
(All. XVIII, 2.1.6. Ponti a sbalzo, T.U.)
Impalcati dei castelli
Gli impalcati dei castelli devono risultare sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiede normali.
Nell’allegato XV.1, Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC, tra gli apprestamenti al punto 1 figurano i parapetti.
(All. XVIII, 3.2. Impalcati e parapetti dei castelli, T.U.)
Difesa delle aperture
Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.
Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.
(Art. 146, T.U.)
Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il sollevamento o la discesa dei carichi tra piani diversi di un edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le aperture per il passaggio del carico ai singoli piani, nonché il sottostante spazio di arrivo o di sganciamento del carico stesso devono essere protetti, su tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di arresto al piede.
I parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o da eventuale caduta del carico di manovra.
Gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati delle aperture dove si effettua il carico e lo scarico, a meno che per le caratteristiche dei materiali in manovra ciò non sia possibile. In quest’ultimo caso, in luogo del parapetto normale deve essere applicata una solida barriera mobile, inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura mediante chiavistello o altro dispositivo. Detta barriera deve essere tenuta chiusa quando non siano eseguite manovre di carico o scarico al piano corrispondente
(All. IV, Requisiti dei luoghi di lavoro. 1.4.12.1, T.U.)
Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi, degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone.
Quando dette misure non siano attuabili, le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo.
Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono essere provviste di solida barriera o munite di parapetto normale.
Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm 90 quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano condizioni di pericolo
(All. IV, Requisiti dei luoghi di lavoro 1.5.14.1, 2, 3, T.U.)
Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos
Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a livello o ad altezza inferiore a cm. 90 dal pavimento o dalla piattaforma di lavoro devono, qualunque sia il liquido o le materie contenute, essere difese, su tutti i lati mediante parapetto di altezza non minore di cm 90, a parete piena o con almeno due correnti. Il parapetto non è richiesto quando sui bordi delle vasche sia applicata una difesa fino a cm 90 dal pavimento.
Quando per esigenze della lavorazione o per condizioni di impianto non sia possibile applicare il parapetto di cui sopra, le aperture superiori dei recipienti devono essere provviste di solide coperture o di altre difese atte ad evitare il pericolo di caduta dei lavoratori entro di essi.
(All. IV, 3. Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos, 3.4.1, T.U.)
Viabilità nei cantieri
I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 m.
(All. XVIII, 1. Viabilità nei cantieri, 1.2, T.U.)
Il parapetto è costituito da:
- uno o più correnti paralleli all’intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1 m dal piano di calpestio,
 - e di tavola fermapiede alta non meno di 20 cm, messa di costa e poggiante sul piano di calpestio.
 
(All. XVIII, 2.1.5. Parapetti, T.U.)
Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60 cm.
Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.
È considerata equivalente al parapetto definito ai commi precedenti, qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso.