Sicurezza sul lavoro

Misura generale di tutela

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Definizione

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

(Art. 2087 cod. civ.)

Quali sono le misure generali di tutela

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

  • la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
  • la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
  • l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
  • il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
  • la riduzione dei rischi alla fonte;
  • la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
  • la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
  • l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
  • la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  • il controllo sanitario dei lavoratori;
  • l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
  • l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori, per i dirigenti, i preposti, per i RLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;);
  • le istruzioni adeguate ai lavoratori;
  • la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei RLS;
  • la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
  • le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
  • l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
  • la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

(Art. 15, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, T.U. Sicurezza sul lavoro)

Committente o responsabile dei lavori

Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui sopra, in particolare:

  • al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
  • all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto sopra previsto avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.

(Art. 90, co. 1 e co. 1-bis, T.U.)

Datori di lavoro delle imprese esecutrici

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione dell’opera osservano le misure generali di tutela di cui sopra e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

  • il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
  • la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
  • le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
  • la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  • la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
  • l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
  • la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
  • le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere.

(Art. 95, T.U.)

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