Valutazione dei rischi (Metodologie)
La legislazione non indica una precisa modalità per effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi, è il datore di lavoro che sceglie se fare riferimento alle norme tecniche, alle linee guida o alle buone prassi.
Definizioni
- Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
- Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria.
- Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici, validate dalla Commissione consultiva permanente.
- Linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
(Art 2, co. 1 lett. q), u), v) e z), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, T.U. Sicurezza sul lavoro))
Datore di lavoro e DVR
Il DVR deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.
La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.
(Art. 28, co. 2, lett. a), T.U.)
Formazione coordinatori
Tra i Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (CSP e CSE) e nel modulo giuridico della parte teorica sono indicate le Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi.
(All. XIV. , T.U.)
INAIL
L’INAIL fornisce “metodologie e strumenti di supporto che attraverso l’acquisizione e la gestione di dati consentano il riconoscimento e la caratterizzazione dei rischi che si intende analizzare, valutare e gestire in scenari e contesti operativi. Le attività proposte tengono conto dei fattori tecnologici che caratterizzano l’approccio alla salute e sicurezza e riferibili sia a requisiti della macchina, dell’attrezzatura di lavoro, dell’impianto o del prodotto, e che a fattori comportamentali.”
(Fonte: INAIL)
Covid-19
Nel documento dell’INAIL sulle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, si propone una metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio, che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l’impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso “terzi”.
(“Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” INAIL, aprile 2020)