Sicurezza sul lavoro

Luogo di lavoro

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Definizione

Le disposizioni del Titolo II, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza sul lavoro) si applicano ai luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ad ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.

Tali disposizioni non si applicano:

  • ai cantieri temporanei o mobili (dei quali si occupa l’allegato XIII Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere – Logistica di cantiere);
  • ai mezzi di trasporto;
  • alle industrie estrattive;
  • ai pescherecci;
  • ai campi, ai boschi e ad altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.

(Art. 62, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Requisiti

I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV.

Devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili (in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati ed occupati da detti lavoratori).

Tale disposizione non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino la conformità ai requisiti indicati nell’Allegato IV, il datore di lavoro, previa consultazione del RLS e previa autorizzazione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

(Art. 63, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro provvede affinché:

  • i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui sopra;
  • le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza;
  • i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  • i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
  • gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

(Art. 64, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Locali sotterranei o semisotterranei

È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

In deroga a tali disposizioni, ne è consentito l’uso quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati:
– i requisiti di cui all’allegato IV del T.U.,
– e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui sopra, allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui sopra. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione. Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.

(Art. 65, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei (vedi Ambiente confinato o sospetto di inquinamento).

(Art. 66, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Notifiche

In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:

  • descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
  • descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui sopra nell’ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive.

Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui sopra provvedono a trasmettere in via telematica all’organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute.

L’obbligo di comunicazione si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

Luoghi di lavoro in periodo di COVID-19

In accordo con il Governo il 14 marzo sindacati e imprese hanno firmato un protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. Tale protocollo è stato integrato il 24 aprile ed è inserito come allegato 6 nel D.P.C.M. 26 aprile 2020.

Le regole riguardano:

  • le informazioni che vanno fornite a tutti i lavoratori, e a chiunque entri in azienda;
  • le modalità di ingresso in azienda e di accesso di fornitori esterni e visitatori
  • la pulizia e la sanificazione in azienda;
  • le precauzioni igieniche personali;
  • i DPI;
  • la gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack …)
  • l’organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi;
  • la gestione di entrata e uscita dei dipendenti;
  • gli spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione;
  • la gestione di una persona sintomatica in azienda;
  • la sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS;
  • l’aggiornamento del protocollo di regolamentazione.

Si rimanda alla lettura del Protocollo del 14 marzo 2020, integrato il 24 aprile 2020 ed inserito come allegato 12 nel D.P.C.M. 17 maggio 2020 e pubblicato su sito del Ministero della Salute.

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Ambienti confinato o sospetto d’inquinamento

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