Libretto formativo del cittadino
Definizione
Libretto personale del lavoratore in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l’arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle Regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione Europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate.
Tale libretto è definito, ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni e sentite le parti sociali.
(Art. 2, co. 1, lett. i), D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276)
Misure di semplificazione
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell’inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l’adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione in relazione a prestazioni lavorative che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento.
(Art. 3, co. 13-bis, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276)
RSPP e ASPP
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione nei confronti dei componenti del servizio interno (RSPP e ASPP) sono registrate nel libretto formativo del cittadino (di cui all’art. 2, co. 1, lett. i), D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.), se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.
(Art. 32, co. 7, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, T.U. Sicurezza sul lavoro)
Lavoratori e dei loro rappresentanti
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.
Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto
(Art. 37, co. 14, T.U. Sicurezza)
Corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
L’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento e la frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere inseriti nella III sezione “Elenco delle certificazioni e attestazioni” del libretto formativo del cittadino è previsto, ad esempio, per i:
- Corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota;
- Corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
- Corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari;
- Corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale.
(Allegato XXI, T.U. Sicurezza. Accordo per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori)