Lavoratore
Definizione
Nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza sul lavoro) è lavoratore la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Al lavoratore così definito è equiparato:
- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;
- l’associato in partecipazione (di cui all’art. 2549 ss c.c.);
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento (di cui all’art. 18, Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro);
- l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione;
- i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della protezione civile;
- il lavoratore di cui al D.Lgs. n. 468/1997 e s.m. (riferito ai lavori socialmente utili, ossia alle attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l’utilizzo di particolari categorie di soggetti).
Lavoratore autonomo: l’art. 90, T.U., definisce tale la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.
Tipologia di lavoratori
Il TU si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.
Casistica
- Distacco del lavoratore: tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.
- Lavoratori a progetto (di cui al D.Lgs. n. 276/2003, e s.m.i.) e Collaboratori coordinati e continuativi (di cui all’art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c.), le disposizioni del T.U. si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.
- Lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio: il T.U. e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, anziani, agli ammalati e ai disabili.
- Lavoratori a domicilio e lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati: trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli artt. 36 e 37, T.U. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari DPI in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III.
- Lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico: si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII Attrezzature munite di videoterminali, T.U., indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.
- Lavoratori autonomi: si applicano le disposizioni di cui agli artt. 21 (di seguito riportato) e dell’art. 26, T.U., Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.
- Componenti dell’impresa familiare, Coltivatori diretti del fondo, Artigiani e Piccoli commercianti, Soci delle società semplici operanti nel settore agricolo: si applicano le disposizioni di cui all’art. 21.
- Volontari: si applicano le disposizioni di cui all’art. 21. Ove il volontario svolga la sua prestazione nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.
Art. 21, T.U. |
I componenti dell’impresa familiare (di cui all’art. 230-bis c.c.), i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi (ai sensi dell’art. 2222 c.c.), i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
I soggetti di cui sopra, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, hanno facoltà di:
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Obblighi dei lavoratori per l’uso dei DPI
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
I lavoratori devono:
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui al punto successivo, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
Lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto
Tali lavoratori devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
I lavoratori:
- si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari;
- utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato ed espletato;
- provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
- non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
- al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI;
- segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza. (Art. 44, T.U.).
Obbligo di comunicazione dell’impiego di lavoratori autonomi occasionali
Con Legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, il legislatore introduce, dal 21 dicembre 2021, l’obbligo di comunicazione dell’impiego di lavoratori autonomi occasionali al fine di garantire un corretto svolgimento di “attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive”.
In particolare, al co. 1, art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 – come modificato dall’art. 13, D.L. n. 146/2021 definitivamente convertito dalla Legge n. 215/2021 – si prevede che:
“con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali (…) l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica (…)”.
(Nota del 11 gennaio 2022, prot. n. 29. Oggetto: art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. dalla Legge n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.)