Sicurezza sul lavoro

Impianto e apparecchiature elettriche

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Questo argomento è oggetto del Capo III, del Titolo III, artt. da 80 a 87, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza sul lavoro).

L’allegato IX riporta i Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici.

Nell’allegato XV.1, Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC, tra le attrezzature enumerate al punto 2 figurano le seguenti: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gru; argani; elevatori; macchine movimento terra; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio.

Nella Tabella 1 dell’allegato XV.1 sono indicate le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente potette.

Definizione

Un’apparecchiatura elettrica o elettronica utilizzata in un contesto lavorativo è un’attrezzatura di lavoro, in base al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Analogamente utilizzati nel contesto lavorativo sono gli impianti elettrici ed elettronici, così definiti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37:

  • “impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell’ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kW nominale, gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all’esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;
  • impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all’impianto elettrico; ai fini dell’autorizzazione, dell’installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente”.

(Fonte INAIL)

Obblighi dei progettisti

I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

(Art. 22, T.U.)

Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione

(Art. 23, T.U.)

Obblighi degli installatori

Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti

(Art. 24, T.U.)

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro provvede affinché gli impianti:

  • vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati;
  • vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
  • e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

(Art. 64, co. 1, lett c), d), e), T.U.)

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:

  • contatti elettrici diretti e indiretti;
  • innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
  • innesco di esplosioni;
  • fulminazione diretta ed indiretta;
  • sovratensioni;
  • altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie a:

  • eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti;
  • individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro;
  • predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui sopra.

Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui sopra siano predisposte e attuate tenendo conto:

  • delle disposizioni legislative vigenti,
  • delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.

(Art. 80, T.U.)

Requisiti di sicurezza

Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte.

Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui sopra, si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche.

(Art. 81, T.U.)

Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare l’indicazione della tensione, dell’intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l’uso.

Le macchine e gli apparecchi elettrici mobili o portatili devono essere alimentati solo da circuiti a bassa tensione.

Può derogarsi per gli apparecchi di sollevamento, per i mezzi di trazione, per le cabine mobili di trasformazione e per quelle macchine e apparecchi che, in relazione al loro specifico impiego, debbono necessariamente essere alimentati ad alta tensione.

Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono avere un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l’involucro metallico esterno.

(All. V, Parte II, 5.16, T.U.)

Le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.

Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche.

(All. VI, co. 6, T.U.)

Lavori sotto tensione

È vietato eseguire lavori sotto tensione, tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;
  • per sistemi di categoria 0 e I purché l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
  • per sistemi di II e III categoria purché:
    • i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ad operare sotto tensione, (con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni);
    • l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività, (hanno diritto al riconoscimento le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente).

(Art. 82, T.U.)

Lavori in prossimità di parti attive

Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti (di cui alla Tabella 1, all. IX, T.U.), salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Si considerano idonee le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.

(Art. 83, T.U.)

Ferme restando le disposizioni di cui sopra, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:

  • mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
  • posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive;
  • tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.

La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX (di seguito riportato) o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche.

(Art. 117, T.U.)

Protezioni

Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme tecniche.

(Art. 84, T.U.)

Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall’innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.

Tali protezioni si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al T.U. e le pertinenti norme tecniche di cui all’allegato IX (di seguito riportato).

Verifiche

Ferme restando le disposizioni del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui sopra.

L’esito di tali controlli è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.

(Art. 86, T.U.)

Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici – allegato IX

In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in:

  • sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);
  • sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 1.000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1.500 V compreso se in corrente continua;
  • sistemi di Categoria II (seconda), chiamati anche a media tensione, quelli a tensione nominale oltre 1.000 V se in corrente alternata od oltre 1.500 V se in corrente continua, fino a 30.000 V compreso;
  • sistemi di Categoria III (terza), chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30.000 V.

Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale tra le fasi, agli effetti della classificazione del sistema si considera la tensione nominale verso terra.

Per sistema elettrico s’intende la parte di un impianto elettrico costituito da un complesso di componenti elettrici aventi una determinata tensione nominale.

Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche (v. Tabella 1).

(All. IX, Tabella 1, T.U.)

Tabella 1. Impianti e apparecchiature elettriche

 

Un(KV) Distanza minima consentita (M)
<=1 3
1 < UN <= 30 3,5
30 < UN <= 132 5
> 132 7

Dove Un = tensione nominale

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