Idoneità tecnico professionale
Definizione
Per idoneità tecnico-professionale s’intende il possesso di capacità organizzative, nonché la disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.
(Art. 89, lett l, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, T.U. Sicurezza sul lavoro)
Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti descritti all’art. 97 T.U.
Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori, almeno:
- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
- documento di valutazione dei rischi (DVR);
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi.
I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al TU, di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal T.U.;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al D.M. 24 ottobre 2007.
In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui sopra.
(All. XVII, T.U.)