Sicurezza sul lavoro

Gru, argano, paranca e simili

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Definizione

Gli apparecchi di sollevamento sono macchine destinate al sollevamento ed alla manovra di carichi sospesi tramite ganci o altri dispositivi di trattenuta del carico.

Requisiti

I piani di posa delle rotaie di scorrimento delle gru a ponte utilizzabili per l’accesso al carro ponte e per altre esigenze di carattere straordinario relative all’esercizio delle gru medesime devono essere agevolmente percorribili e provvisti di solido corrimano posto ad altezza di circa un metro dagli stessi piani e a una distanza orizzontale non minore di 50 centimetri dalla sagoma di ingombro del carro ponte.

Detti piani devono avere una larghezza di almeno 60 cm oltre la sagoma d’ingombro della gru.

Le gru a ponte, le gru a portale e gli altri mezzi di sollevamento-trasporto scorrenti su rotaie devono essere provvisti alle estremità di corsa, sia dei ponti che dei loro carrelli, di tamponi di arresto o respingenti adeguati per resistenza ed azione ammortizzante alla velocità ed alla massa del mezzo mobile ed aventi altezza non inferiore ai 6/10 del diametro delle ruote.

Gli apparecchi di sollevamento-trasporto scorrenti su rotaie, oltre ai mezzi di arresto sopra indicati, devono essere provvisti di dispositivo agente sull’apparato motore per l’arresto automatico del carro alle estremità della sua corsa.

Gli elevatori azionati a motore devono essere costruiti in modo da funzionare a motore innestato anche nella discesa.

(All. V, Parte II, 3.2, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, T.U. Sicurezza sul lavoro)

Le prescrizioni che seguono, contenute nel punto 3.3.3., Parte II, dell’allegato V, sono specifiche per attrezzature destinate ad essere usate durante l’esecuzione di lavori di: costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno e in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.

(All. V, Parte II, 3.3.3, T.U.)

I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti.

Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente e in ogni caso non minore di due.

I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti quando gli argani sono installati a terra.

Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla parte inferiore del tamburo.

(All. V, Parte II, 3.3.1, T.U.)

Gli argani a motore devono essere muniti di dispositivi di extra corsa superiore; è vietata la manovra degli interruttori elettrici mediante funi o tiranti di ogni genere.

Gli argani o verricelli azionati a mano per altezze superiori a 5 m devono essere muniti di dispositivo che impedisca la libera discesa del carico.

Le funi e le catene degli argani a motore devono essere calcolate per un carico di sicurezza non minore di otto.

(All. V, Parte II, 3.3.2, T.U.)

 Il binario di corsa dei vagonetti deve essere posato su terreno o altro piano resistente e mantenuto in buono stato per tutta la durata dei lavori.

Le rotaie debbono risultare saldamente assicurate alle traversine; le piattaforme girevoli devono essere provviste di dispositivo di blocco.

I binari debbono essere posati in modo da lasciare un franco libero di almeno 70 centimetri oltre la sagoma di ingombro dei veicoli.

Le passerelle o le andatoie destinate al transito dei veicoli devono lasciare un uguale franco, avere il piano di posa dei binari costituito da tavole accostate ed essere provviste di normali parapetti nonché di tavole fermapiede.

Nelle passerelle o andatoie lunghe, qualora il franco sia limitato a un solo lato, devono essere realizzate delle piazzole di rifugio ad opportuni intervalli lungo l’altro lato.

Deve essere vietato ai lavoratori salire sui vagonetti spinti a mano.

(All. V, Parte II, 3.3.3, T.U.)

È fatto divieto di disporre in pendenza il binario adducente alle scariche delle materie scavate o demolite.

Quando per esigenze tecniche o per condizioni topografiche non sia possibile evitare la posa del binario in pendenza, l’ultimo tratto deve essere in contropendenza.

Alle estremità del binario deve essere disposto un arresto di sicuro affidamento per la trattenuta del vagonetto.

(All. V, Parte II, 3.3.4, T.U.)

 È vietato il transito lungo i tratti di binario in pendenza quando i vago-netti sono in movimento.

Tale divieto deve essere espresso mediante avvisi posti alle due estremità del percorso in pendenza.

Quando si renda necessario un attraversamento, davanti a ciascuno sbocco e parallelamente alle rotaie si devono applicare barriere con la parte centrale mobile di lunghezza pari almeno a tre volte la larghezza dell’attraversamento.

(All. V, Parte II. 3.3.5, T.U.)

Accordo per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (ai sensi dell’art. 73)

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con un accordo del 22 febbraio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 12 marzo 2012 (entrato in vigore il 12 marzo 2013) ha individuato le gru, tra le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori e le caratteristiche dei corsi di formazione per acquisire tale abilitazione (che deve essere rinnovata entro cinque anni).

I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature di cui all’accordo, devono effettuare i corsi entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore dell’accordo (entro il 12 marzo 2015).

La Legge n. 98/2013 ha differito il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole al 22 marzo 2015.

Si rimanda alla lettura di eventuali aggiornamento normativi/circolari posteriori alla data di pubblicazione del presente testo.

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