Gestione delle emergenze
Alla gestione delle emergenze è dedicata la Sezione VI (artt. da 43 a 46) Capo III, Titolo ID.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza sul lavoro).
Definizione
La pianificazione e l’adozione delle misure atte a contrastare le emergenze sul luogo di lavoro.
Misure generali di tutela
Tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ci sono le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato.
(Art. 15, co. 1, lett. u), T.U.)
Obblighi
- Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo: fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
 
(Art. 26, co. 1, lett b), T.U.)
Formazione
I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.
(Art. 37, co. 9., T.U.)
Disposizioni generali
Il datore di lavoro:
- organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
 - designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza (tenendo conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all’art. 46);
 - informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
 - programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
 - adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;
 - garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi;
 - deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
 
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva. Con riguardo al personale della difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o le scuole della stessa amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.
(Art. 43., T.U.)
Diritti del lavoratore
Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato:
- che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa;
 - nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
 
(Art. 44., T.U.)
Primo soccorso e prevenzione incendi
Il datore di lavoro, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal D.M. n. 388/2003 e s.m.i.
(Art. 45., T.U.)
Nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.
Fino all’adozione di appositi decreti continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro, di cui al D.M. 10 marzo 1998.
(Art. 46., T.U.)
Quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, i datori di lavoro, sono esonerati dall’obbligo di designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
(Art. 104, co. 4, T.U.)
Covid-19 e gestione delle emergenze
Occorre valutare se la gestione delle emergenze aziendali vada riveduta alla luce della ripresa dell’attività lavorativa, dopo la sospensione o la riduzione imposta dal ministero.
Se sono stati creati nuovi spazi adibiti a luoghi di lavoro, bisogna vedere se la posizione ed il numero dei presidi di sicurezza sono ancora adeguati o se sia il caso di modificare la segnaletica o gli estintori.
Per le attività di primo soccorso, gli addetti devono essere formati e dotati dei DPI idonei in riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.
Per quanto riguarda la gestione dell’emergenza da covid-19, in accordo con il Governo il 14 marzo sindacati e imprese hanno firmato un protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. Il protocollo è stato integrato il 24 aprile ed è inserito come allegato 6 nel D.P.C.M. 26 aprile 2020.
(Fonte: Ministero della Salute)