Fune e catena
Definizione
Le funi di acciaio e le catene vengono impiegate per il sollevamento di materiali, sugli apparecchi di sollevamento.
Requisiti di sicurezza
Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione, provvisti di tamburi di avvolgimento e di pulegge di frizione, come pure di apparecchi di sollevamento a vite, devono essere muniti di dispositivi che impediscano:
- l’avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione della vite, oltre le posizioni limite prestabilite ai fini della sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni d’uso dell’apparecchio (il dispositivo di arresto automatico di fine corsa non è richiesto per i piccoli apparecchi);
- la fuoruscita delle funi o catene dalla sede dei tamburi e delle pulegge durante il normale funzionamento.
I tamburi e le pulegge degli apparecchi ed impianti di cui sopra devono avere le sedi delle funi e delle catene atte, per dimensioni e profilo, a permettere il libero e normale avvolgimento delle stesse funi o catene in modo da evitare accavallamenti o sollecitazioni anormali.
Quando per particolari esigenze vengono usati tamburi o pulegge in condizioni diverse da quelle indicate sopra, devono essere impiegate funi o catene aventi dimensioni e resistenza adeguate alla maggiore sollecitazione a cui possono essere sottoposte.
I tamburi e le pulegge motrici sui quali si avvolgono funi metalliche, salvo quanto previsto da disposizioni speciali, devono avere un diametro non inferiore a venticinque volte il diametro delle funi ed a trecento volte il diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a venti e a duecentocinquanta volte. Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno sei per le funi metalliche, dieci per le funi composte di fibre e cinque per le catene.
Gli attacchi delle funi e delle catene devono essere eseguiti in modo da evitare sollecitazioni pericolose, nonché impiglianti o accavallamenti.
Le estremità libere delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di piombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.
(All. V, Parte II, dal 3.1.8 al 3.1.12., D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, T.U. Sicurezza sul lavoro)
Le funi e le catene degli argani a motore devono essere calcolate per un carico di sicurezza non minore di otto.
(All. V, Parte II, 3.3.2, T.U.)
Disposizioni
I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni d’impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto.
Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante.
Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell’imbracatura. Le combinazioni di più accessori di sollevamento devono essere contrassegnate in modo chiaro onde consentire all’utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l’uso. Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati.
(All. VI, 3, T.U.)