Sicurezza sul lavoro

Delega di funzioni

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Definizione

La delega è un istituto con il quale il datore di lavoro trasferisce l’obbligo di adempiere ad alcune disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, poste a suo carico, ad un altro soggetto il quale si assume la piena responsabilità di rispettarli.

Requisiti

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni (art. 16, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, T.U. Sicurezza sul lavoro):

  • che essa risulti da atto scritto recante data certa;
  • che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  • che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Alla delega di cui sopra deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

Tale obbligo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30, co. 4, T.U., Modello di organizzazione e di gestione.

La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo del modello di organizzazione e di gestione (v. art. 30, co. 4, T.U.).

Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui sopra. Tale delega non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.

Il soggetto al quale sia stata conferita la delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Obblighi non delegabili

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

  • la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del relativo documento;
  • la designazione del RSPP.
Lemmi correlati

Modello di organizzazione e di gestione

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