Datore di lavoro e dirigente
Definizione datore di lavoro
Il Titolo I “principi comuni” all’art. 2 definisce il datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni (di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001), per datore di lavoro s’intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o d’individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.
(Per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300).
(Art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001)
Definizione dirigente
Come dirigente si definisce, invece, la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
Obblighi
Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
- nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi;
 - designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
 - individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;
 - nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI, sentito il RSPP e il medico competente;
 - prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - richiedere l’osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI;
 - inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
 - nei casi di sorveglianza sanitaria (di cui all’art. 41), comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
 - adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - adempiere agli obblighi d’informazione, formazione e addestramento (artt. 36 e 37);
 - astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RSL l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
 - consegnare tempestivamente al RSL (su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione) copia del documento di valutazione dei rischi, anche su supporto informatico nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni; il documento è consultato esclusivamente in azienda;
 - elaborare il DUVRI, anche su supporto informatico, e consegnarne tempestivamente copia ai RSL (su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
 - prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
 - comunicare al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (di cui all’art. 8 – Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro SINP), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni. Tale obbligo si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui al testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
 - consultare il RSL nelle ipotesi di cui all’art. 50;
 - adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato (art. 43). Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti;
 - nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (va indicata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione, ai sensi dell’art. 5, legge n. 136/2010);
 - nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica (art. 35);
 - aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (di cui all’art. 8), in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei RSL; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
 - vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
 
L’obbligo di cui sopra, relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall’adozione del decreto di cui all’art. 8, comma 4 (ove vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati). (Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro SINP).
La modifica dei mesi, da sei a dodici, è stata introdotta dall’art. 3, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19 (in S.O. n. 14), in vigore dal 30 dicembre 2016.
Formazione
l datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari (di cui all’art. 71, comma 7 del TU), provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.
Formazione
Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari (di cui all’art. 71, comma 7 del TU), provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.
Ambito pubblica amministrazione
Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del TU, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal TU, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.
Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione è redatto dal dirigente dell’istituzione scolastica congiuntamente all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici.
Gli obblighi previsti dal TU a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l’effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui sopra alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili.
Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19, 20, 22, 23, 24 e 25 (obblighi del preposto, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti e dei fornitori, degli installatori e del medico competente), ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi artt. qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.
Nell’ambito di ciascun Titolo del TU sono definiti gli obblighi del datore di lavoro, si vedano a tal proposito anche le seguenti voci:
- Luoghi di lavoro, art. 64;
 - Attrezzature di lavoro, art. 71;
 - DPI, art. 77;
 - Apparecchiature elettriche, art. 80.
 
Informazioni
Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
- la natura dei rischi;
 - l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
 - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali;
 - i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
 
Obblighi non delegabili
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR;
 - la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
 
Cantieri temporanei o mobili
Per quanto riguarda il Titolo IV, Cantieri temporanei o mobili si rimanda alla voce Impresa affidataria, in merito all’art. 96 che definisce gli obblighi dei dirigenti e dei preposti, e all’art. 97 che elenca gli obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria.
Si vedano infine anche le seguenti voci:
- Lavori in quota, art. 111;
 - Impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, art. 116;
 - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, art. 163;
 - Movimentazione manuale dei carichi, art. 168;
 - Videoterminali, art. 174;
 - Valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, art. 181;
 - Valutazione del rischio da esposizione al rumore, art. 190;
 - Valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni, art. 202;
 - Valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici, art. 209;
 - Valutazione del rischio da esposizione a radiazioni ottiche artificiali, art. 216:
 - Valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici, art. 223;
 - Valutazione dei rischi in merito alle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario;
 - Agenti cancerogeni, artt. da art. 235 a art. 241;
 - Amianto, artt. da art. 248 a art. 261;
 - Agenti biologici, artt. da art. 271 a art. 278;
 - Atmosfere esplosive, artt. da art. 289 a art. 296.
 
Le relative sanzioni sono contenute in ogni Titolo.
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