Cronoprogramma dei lavori
Definizione
Per cronoprogramma dei lavori si intende il programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell’opera:
- le lavorazioni,
- le fasi e le sottofasi di lavoro,
- la loro sequenza temporale e la loro durata. (All. XV. 1.1.1., lett. g, Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, T.U. Sicurezza sul lavoro).
Il tempo in relazione alla complessità del progetto può essere espresso in giorni, settimane, o inizialmente anche in mesi. (Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, Modelli semplificati…)
Ambito
Tra i contenuti del Piano di sicurezza, predisposto nei cantieri temporanei o mobili, figurano:
- la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori;
- l’entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno. (All. XV, 2.1.2., lett. i, T.U.).
L’obbligo di predisporre il cronoprogramma dei lavori è posto in capo al coordinatore per la progettazione anche nell’ambito di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento.
(All. VI, Decreto Interministeriale 22 luglio 2014)
Chi lo predispone
Il coordinatore per la progettazione:
- effettua l’analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi;
- predispone il cronoprogramma dei lavori.
Il modulo tecnico del corso di formazione per i coordinatori, indicato nell’allegato XIV, T.U. comprende l’organizzazione in sicurezza del cantiere ed il cronoprogramma dei lavori.
Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l’esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l’andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.
(All. XV, 2.3.3, T.U.)
Opere pubbliche
Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere), il cronoprogramma dei lavori prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed é redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall’art. 42 del D.P.R. n. 554/1999 (Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici).
(All. XV, 2.3.1, T.U.) di seguito riportato.
Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l’importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.
Nei casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, il cronoprogramma è presentato dall’appaltatore unitamente all’offerta.
Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.
(Art. 42, D.P.R. n. 554/1999, Cronoprogramma)