Coordinatore per la progettazione (CSP)
Definizione
Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera (coordinatore per la progettazione) è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di seguito riportati (di cui all’art. 91, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, T.U. Sicurezza sul lavoro).
(Art. 89, lett. e), T.U.)
Compiti del CSP
Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, di importo inferiore ad euro 100.000, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori (CSE).
Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il CSP:
- redige il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
- predispone un fascicolo, adattato alle caratteristiche dell’opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori; tale fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria (interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti);
- coordina l’applicazione delle disposizioni sotto riportate (di cui all’art. 90, co. 1, T.U.)
Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela, in particolare: al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto sopra avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
Il fascicolo è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.
Fatta salva l’idoneità tecnico-professionale in relazione al POS redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il CSP intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un’impresa specializzata.
Designazione
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
(Art. 90, co. 3, T.U.)
Requisiti e formazione
Il CSP e il CSE devono essere in possesso dei requisiti specificati nell’art. 98, T.U., che elenca i titoli di studio e lo specifico corso di formazione.
In merito ai contenuti minimi del corso di formazione per coordinatori per la progettazione si veda l’allegato XIV, T.U.
Covid-19
Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel protocollo del 24 aprile 2020, assicurandone la concreta attuazione.