Computo dei lavoratori
Definizione
Conteggio dei lavoratori di un’organizzazione ai fini della determinazione del loro numero, da cui il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza sul lavoro) fa discendere particolari obblighi.
Esclusioni dalla computazione
Sono esclusi dal computo:
- i collaboratori familiari (di cui all’art. 230-bis c.c.);
- i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
- gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;
- i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato (ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. n. 368/2001), in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
Art. 1, D.L. n. 368/2001 |
Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato. È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui sopra entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni. |
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- i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio (ai sensi degli artt. 70 ss., D.Lgs. n. 276/2003 e s.m., nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro (ai sensi dell’art. 74 del medesimo decreto);
Art. 74, D.L. n. 276/2003 | Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori |
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- i lavoratori di cui alla Legge n. 877/1973, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
- i volontari (come definiti dalla Legge n. 266/1991), i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
- i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili (di cui al D.Lgs. n. 468/1997 e s.m.);
- i lavoratori autonomi (di cui all’art. 2222 c.c., fatto salvo quanto previsto dal punto successivo);
Art. 2222, c.c. “Contratto d’opera” |
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV (artt. 1655 c.c. e successivi). |
- i collaboratori coordinati e continuativi (di cui all’art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c.), nonché i lavoratori a progetto (di cui agli artt. 61 ss., D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.) ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente;
- i lavoratori in prova.
Modalità
Il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall’orario di lavoro effettuato.
Fa eccezione quanto previsto dal comma 4, nell’ambito delle attività stagionali (definite dal D.P.R. n. 1525/1963 e s.m.) nonché di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo, si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.
Inoltre, i lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro (ai sensi degli artt. 20 ss., D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.) e i lavoratori assunti a tempo parziale (ai sensi del D.Lgs. n. 61/2000 e s.m.): si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell’arco di un semestre.
Caso dei percorsi di alternanza scuola-lavoro o di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro
Diversi Istituti scolastici promuovono la formazione degli studenti presso Maestri Artigiani.
La Commissione, con l’interpello n. 4/2018 del 25 giugno 2018 Salute e sicurezza nell’alternanza scuola-lavoro e nei tirocini formativi, in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha fornito il proprio parere in merito all’applicazione della normativa nel caso di percorsi di alternanza scuola-lavoro o di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro.
Nel quesito rivolto alla Commissione degli Interpelli istituita presso il Ministero del Lavoro si chiedeva se fosse applicabile solo l’art. 21, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza sul lavoro), Disposizioni relative ai lavoratori autonomi, individuando particolari modalità per garantire la tutela e sicurezza del tirocinante o se invece il Decreto andasse applicato interamente, con conseguente e non indifferente aggravio di oneri a carico dell’imprenditore e possibili effetti sulla realizzabilità del tirocinio stesso.
La Commissione ha ritenuto che, per le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro, dovrà farsi riferimento alla specifica disciplina contenuta nell’art. 5, Decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195, congiuntamente a quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U.).
Art. 5, D.I. 3 novembre 2017, n. 195 “Salute e sicurezza” |
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Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall’istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a), del TU). Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all’ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest’ultima e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti. È di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado l’organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal TU. Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell’erogazione della formazione, possono essere: a) stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l’INAIL e gli organismi paritetici; b) svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione; c) promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti, equiparati allo status dei lavoratori, è stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso. Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti. Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, …, sono assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell’istituzione scolastica. Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza. |
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