Sicurezza sul lavoro

Commissione consultiva permanente

Condividi

Definizione

La Commissione Consultiva permanente opera presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ha il compito di realizzare le attività previste all’art. 6, co. 8, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza sul lavoro) e successive modificazioni e integrazioni.

Composizione

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (di seguito nel testo denominata Commissione Consultiva) è composta da:

  • un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di presidente;
  • un rappresentante del Ministero della salute;
  • un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
  • un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  • un rappresentante del Ministero dell’interno;
  • un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente della Commissione, ravvisando profili di specifica competenza, ne disponga la convocazione;
  • sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  • sei esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
  • sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
  • tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale;
  • un rappresentante dell’ANMIL.

Ai lavori della Commissione possono partecipare rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze.

La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse.

Compiti

La Commissione consultiva ha il compito di:

  • esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
  • esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (v. art. 5, T.U.);
  • definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione (v. art. 11, T.U.);
  • validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo (v. art. 8, T.U.), una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;
  • elaborare le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi (v. art. 29, co. 5, T.U.), tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore;
  • discutere in ordine ai criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (di cui all’art. 27, T.U.). Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con apposito D.P.R.;
  • valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
  • valutare le problematiche connesse all’attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;
  • redigere ogni cinque anni una relazione sull’attuazione pratica della Direttiva n. 89/391/CEE del Consiglio e delle altre direttive dell’Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le Direttive del Consiglio n. 83/477/CEE, n. 91/383/CEE, n. 92/29/CEE e n. 94/33/CE, con le modalità previste dall’art. 17-bis della Direttiva n. 89/391/CEE del Consiglio;
  • promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;
  • indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale (v. art. 30, T.U.);
  • elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;
  • elaborare le procedure standardizzate per la redazione del DVR (di cui all’art. 26, co. 3, TU), anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l’obbligo in parola non operi in quanto l’interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;
  • elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitorare l’applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificare l’efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.

Attività promozionali

Nell’ambito della Commissione consultiva (di cui all’art. 6, TU) sono definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato (di cui all’art. 5, TU), le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo in particolare al finanziamento con riguardo in particolare a:

  • finanziamento, da parte dell’INAIL e previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese; per l’accesso a tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure;
  • finanziamento, da parte dell’INAIL e delle regioni, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese (ivi compresi quelli di cui all’art. 52, co. 1, lett. b), T.U.);
  • finanziamento delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all’inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.

 Documenti

Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono disponibili i documenti e le indicazioni elaborati ed approvati in seno alla Commissione consultiva in attuazione dei compiti attribuiti alla medesima ai sensi dell’art. 6, T.U.

 

Condividi