Sicurezza sul lavoro
Comitato regionale di coordinamento
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Presso ogni Regione e Provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento (di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2007, pubblicato in G.U. 6 febbraio 2008, n. 31), al fine di coordinare e uniformare gli interventi:
- del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 5,Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, T.U. Sicurezza sul lavoro);
- e della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6, U.).
(Art. 7, T.U.)
Compiti
Il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, ha il compito di:
- stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- individuare obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
- programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l’uniformità dell’applicazione della normativa vigente;
- individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori
(Art. 5, T.U.)
Lemmi correlati
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro