Castello per elevatori
Definizione
Castelli collegati ai ponteggi e costruiti per le operazioni di sollevamento e discesa dei materiali mediante elevatori (Allegato XVIII, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, T.U. Sicurezza sul lavoro).
Requisiti
I castelli collegati ai ponteggi e costruiti per le operazioni di sollevamento e discesa dei materiali mediante elevatori, devono avere i montanti controventati per ogni due piani di ponteggio.
I montanti che portano l’apparecchio di sollevamento devono essere costituiti, a seconda dell’altezza e del carico massimo da sollevare, da più elementi collegati fra loro e con giunzioni sfalsate, poggianti sui corrispondenti elementi sottostanti.
I castelli devono essere ancorati alla costruzione ad ogni piano di ponteggio e progettati (ai sensi dell’art. 133 da un ingegnere o da un architetto abilitato all’esercizio della professione).
Gli impalcati dei castelli devono risultare sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiede normali.
Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché in corrispondenza di esso sia applicato un fermapiede alto non meno di 30 cm. Il varco deve essere ridotto allo stretto necessario e delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione del tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi dell’impalcatura.
Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all’altezza di m 1,20 e nel senso normale all’apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno 20 cm, da servire per appoggio e riparo del lavoratore.
Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi.
(All. XVIII, 3.1. e 3.2. 3.2.4., T.U.]
Montaggio degli elevatori
I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti.
Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due.
I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti quando gli argani sono installati a terra.
Gli argani installati a terra oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla parte inferiore del tamburo.
Il manovratore degli argani “a bandiera” fissati a montanti di impalcature, quando non possano essere applicati parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra, deve indossare la cintura di sicurezza.
Sugli impalcati dei castelli, per il passaggio della benna o del secchione, può essere lasciato un varco (applicando un fermapiede alto non meno di 30 cm), delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione del tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi dell’impalcatura.
Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all’altezza di m 1,20 e nel senso normale all’apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20. Tale protezione deve essere applicata anche per il lavoratore addetto al ricevimento dei carichi sulle normali impalcature.
(All. XVIII, T.U., 3.3. Montaggio degli elevatori e 3.2. Impalcati e parapetti dei castelli)
Le incastellature per sostenere argani a mano o a motore per gli scavi in genere, devono poggiare su solida ed ampia piattaforma munita di normali parapetti e tavole fermapiede sui lati prospicienti il vuoto.
Le armature provvisorie per sostenere apparecchi leggeri per lo scavo di pozzi o di scavi a sezione ristretta (arganetti o conocchie) azionati solamente a braccia, devono avere per base un solido telaio, con piattaforme per i lavoratori e fiancate di sostegno dell’asse dell’apparecchio opportunamente irrigidite e controventate.
In ogni caso, quando i suddetti apparecchi sono installati in prossimità di cigli di pozzi o scavi, devono essere adottate le misure necessarie per impedire franamenti o caduta di materiali.
Nell’allegato VI, Verifica delle attrezzature, per i ponti sospesi e relativi argani è indicata una periodicità dell’intervento biennale.
Nell’elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC, di cui all’allegato XV.1, tra le attrezzature al punto 2, figurano gli argani.
(All. XVIII. 3.4. Sollevamento di materiali dagli scavi)