Campo di applicazione
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza sul lavoro), si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
Il Campo di applicazione del T.U. è oggetto dell’art. 3.
Le disposizioni del T.U. sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate con decreti, nei riguardi:
- delle Forze armate e di Polizia;
 - del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile;
 - delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado;
 - dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti;
 - degli uffici all’estero e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi;
 - del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del Fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale.
 
Analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.
Con i successivi decreti, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal T.U. della normativa relativa:
- alle attività lavorative a bordo delle navi;
 - in ambito portuale;
 - al il settore delle navi da pesca.
 
Le disposizioni del T.U. sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività (individuate con decreto) nei riguardi:
- delle cooperative sociali;
 - delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei Vigili del Fuoco.
 
Il T.U. si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto da quanto segue.
- Nell’ipotesi di distacco del lavoratore, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al T.U. sono a carico del datore di lavoro designato dall’amministrazione, organo o autorità ospitante.
 - Nei confronti dei lavoratori a progetto, e dei collaboratori coordinati e continuativi, le disposizioni di cui al T.U. si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.
 - Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio il T.U. e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista, con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.
 
Per i lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati si applicano i seguenti obblighi:
- di informazione e formazione;
 - di fornire loro i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate;
 - nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III.
 
A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico:
- si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII (attrezzature munite di videoterminali), indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa;
 - nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III (uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale);
 - sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.
 
Nei confronti dei lavoratori autonomi (di cui all’art. 2222 c.c.) si applicano le disposizioni di cui agli artt. 21 e 26 (Impresa familiare e lavoratori autonomi. Contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione).
Nei confronti dei componenti dell’impresa familiare (di cui all’articolo 230-bis c.c.), dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 21.
Nei confronti dei volontari, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale, e delle associazioni sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni di cui all’art. 21, T.U. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela. Ove uno dei soggetti di cui sopra svolga la sua prestazione nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.
In considerazione della specificità dell’attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal T.U., sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale.
Con decreto sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell’inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l’adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal T.U. in relazione a prestazioni lavorative (regolamentate dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento.
Con un ulteriore decreto sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.
L’articolo 3 comma 5, T.U. prevedeva che nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione fossero a carico dell’utilizzatore. Tale articolo (abrogato dal Decreto n. 81/2015, all’art. 55, co. 1, lett. e), ora prevede che sia il somministratore a:
- informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive;
 - a formarli e addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità con le disposizioni del T.U.
 
Inoltre, è stato aggiunto che il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva, nei confronti dei lavoratori somministrati, gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.