Buona prassi
Definizione
Per buone prassi si intendono le soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici, validate dalla Commissione consultiva permanente.
(Art. 2, co. 1, lett. v, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, T.U. Sicurezza sul lavoro)
Validazione e diffusione
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito, tra le altre cose, di validare le buone prassi in materia.
(Art. 6, co. 7, lett. d, T.U.)
L’INAIL e l’IPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, anche la raccolta e diffusione delle buone prassi.
(Art. 9, co. 2, lett. i, T.U.)
Misure generali di tutela
Tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro figurano la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi.
(Art. 15, co.1, lett. t, T.U.)
Riunione periodica
Nel corso della riunione periodica possono essere individuati codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali.
Datore di lavoro
Le buone prassi sono menzionate in numerosi articoli del T.U., come riferimento per il datore di lavoro, tra questi:
- 71, attrezzature di lavoro;
- 168, movimentazione manuale dei carichi;
- 181, esposizione ad agenti fisici;
- 209, campi elettromagnetici.
Organi di vigilanza
Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato.
(Art. 302-bis, T.U.)
Lemmi correlati
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro