Sicurezza sul lavoro

Autocertificazione

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Definizione

L’autocertificazione è una dichiarazione sottoscritta dal cittadino, in sostituzione delle certificazioni solitamente di competenza della pubblica amministrazione, avente la stessa valenza giuridica. Colui che produce le suddette dichiarazioni sostitutive è responsabile penalmente in caso di dichiarazione mendace.

La normativa di riferimento è contenuta nel D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa).

Medico competente

Il medico competente comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti (di cui all’art. 38, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, T.U. Sicurezza sul lavoro) al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del TU.

(Art. 25, co. 1, lett. n, T.U.)

Contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione.

La verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

  • acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
  • acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, (ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

(Art. 26, T.U.)

Committente e responsabile dei lavori

Il committente o il responsabile dei lavori devono:

  • per verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, chiedere tra le altre cose, l’autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII, T.U.;
  • chiedere alle imprese il documento unico di regolarità contributiva e l’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato, nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari.

(Art. 90, T.U.)

Lemmi correlati

Idoneità tecnico professionale

Procedure standardizzate (VDR)

Responsabile dei lavori e committente

 

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