Sicurezza sul lavoro

Apparecchio di sollevamento

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Definizione

Apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e manovrare nello spazio carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa.

Prescrizioni

Le prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all’immagazzinamento di carichi sono al punto 3, Capo II, allegato V, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza sul lavoro).

Tra queste si riportano le seguenti.

Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi installate stabilmente, devono essere costruite in modo da assicurare la solidità e la stabilità durante l’uso, tenendo in considerazione innanzi tutto i carichi da sollevare e le sollecitazioni che agiscono sui punti di sospensione o di ancoraggio alle strutture.

Le macchine adibite al sollevamento di carichi, escluse quelle azionate a mano, devono recare un’indicazione chiaramente visibile del loro carico nominale e, all’occorrenza, una targa di carico indicante il carico nominale di ogni singola configurazione della macchina.

Gli accessori di sollevamento devono essere marcati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un’utilizzazione sicura.

Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi installate stabilmente devono essere disposte in modo tale da ridurre il rischio che i carichi:

  • urtino le persone;
  • in modo involontario derivino pericolosamente o precipitino in caduta libera;
  • siano sganciati involontariamente.

(All. V, Parte II, da 3.1.3. a 3.1.7., T.U.)

I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualità dell’arresto.

Nei casi in cui l’interruzione dell’energia di azionamento può comportare pericoli per le persone, i mezzi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi che provochino l’arresto automatico sia del mezzo che del carico.

L’arresto deve essere graduale onde evitare eccessive sollecitazioni ed oscillazioni pericolose per la stabilità del carico.

I mezzi di sollevamento e di trasporto quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo devono essere provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonché di illuminazione del campo di manovra.

I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto devono:

  •  potersi raggiungere senza pericolo;
  •  essere costruiti o difesi in modo da consentire l’esecuzione delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza;
  •  permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo.

Gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere collocati in posizione tale che il loro azionamento risulti agevole e portare la chiara indicazione delle manovre a cui servono.

Gli stessi organi devono essere conformati, protetti o disposti in modo da impedire la messa in moto accidentale.

(All. V, Parte II, 3.1.14, T.U.)

Le modalità di impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto ed i segnali prestabiliti per l’esecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili.

(All. V, Parte II, 3.1.16, T.U.)

I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni d’impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto.

(All. VI, 3.1.1, T.U.)

Montaggio degli elevatori

I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti.

Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due.

I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti quando gli argani sono installati a terra.

Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla parte inferiore del tamburo.

Il manovratore degli argani “a bandiera” fissati a montanti di impalcature, quando non possano essere applicati parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra, deve indossare la cintura di sicurezza.

La protezione di cui al precedente punto deve essere applicata anche per il lavoratore addetto al ricevimento dei carichi sulle normali impalcature.

(All. XVIII, T.U.)

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