Ancoraggio ponteggi
Definizione
Gli ancoraggi sono gli elementi che vincolano il ponteggio su parti dell’opera servita, per garantire la stabilità dell’opera provvisionale (generalmente possono essere ancoraggi ad anello, con vitone a contrasto, a tassello, a cravatta).
Disposizione dei montanti
Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.
(Art. 125, co. 6, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, T.U. Sicurezza sul lavoro)
Il D.P.R. n. 164/1956 prevedeva esclusivamente l’adozione di sistemi a rombo, la nuova normativa prevede anche l’adozione di sistemi di pari efficacia.
Manutenzione e revisione
Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l’eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.
I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.
(Art. 137, T.U.)
Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
Durante l’uso dei ponteggi metallici fissi occorre controllare il mantenimento dell’efficienza degli ancoraggi, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio riportate nel libretto di cui all’autorizzazione ministeriale.
(All. XIX, T.U.)
Contenuti minimi del Pi.M.U.S.
Tra i contenuti minimi del Pi.M.U.S. (Piano di montaggio uso e smontaggio del ponteggio) figura il disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino (tra le altre cose qui omesse) le indicazioni degli appoggi e degli ancoraggi.
(All. XXII, T.U.)
Lemmi correlati
Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (Pi.M.U.S.)