Agente fisico
Oggetto del Titolo VIII (artt. da 180 a 220), dell’All. XXXV (Vibrazioni), dell’All. XXXVI – Valori limite di esposizione e valori di azione per i campi elettromagnetici e dell’All. XXXVII –Radiazioni ottiche del T.U. Sicurezza n. 81/2008.
Tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (di cui all’art. 15, T.U.), figura l’utilizzo limitato degli agenti fisici sui luoghi di lavoro.
Definizione
Per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
(Art. 180, T.U.)
Valutazione dei rischi
Il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.
La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici:
- è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia;
- è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, o quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio;
- contiene le misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate;
- è riportata sul DVR;
- può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.
(Art. 181, T.U.)
Disposizioni per eliminare o ridurre i rischi
Tenuto conto del progresso tecnico i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo.
In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione. Nel momento in cui, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
(Art. 182, T.U.)
Il datore di lavoro adatta le misure di cui sopra alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori.
(Art. 183, T.U.)
Informazione e formazione dei lavoratori
Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:
- alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
- all’entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati;
- ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;
- alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la salute;
- alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
- alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione;
- all’uso corretto di adeguati DPI e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all’uso.
Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali ed è effettuata dal medico competente sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.
Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un’alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a:
- sottoporre a revisione la valutazione dei rischi e le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
- tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.
Nella cartella sanitaria e di rischio, il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.
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