Disposizione per il contrasto del lavoro irregolare
Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del CSE, gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni:
- quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al venti per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
- in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, individuate con decreto.
In attesa dell’adozione di tale decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate nell’allegato I (di seguito riportato).
(Art. 14, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, T.U. Sicurezza sul lavoro)
Violazioni
Violazioni che espongono a rischi di carattere generale:
- mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione;
- mancata formazione ed addestramento;
- mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS).
Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto:
- mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
- mancanza di protezioni verso il vuoto.
Violazioni che espongono al rischio di seppellimento:
- mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione:
- lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
Violazioni che espongono al rischio d’amianto:
- mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.