Sicurezza sul lavoro

Disposizione per il contrasto del lavoro irregolare

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Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del CSE, gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni:

  • quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al venti per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
  • in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, individuate con decreto.

In attesa dell’adozione di tale decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate nell’allegato I (di seguito riportato).

(Art. 14, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, T.U. Sicurezza sul lavoro)

Violazioni

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale:

  • mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
  • mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione;
  • mancata formazione ed addestramento;
  • mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
  • mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS).

Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto:

  • mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
  • mancanza di protezioni verso il vuoto.

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento:

  • mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione:

  • lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  • presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  • mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Violazioni che espongono al rischio d’amianto:

  • mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.
Lemmi correlati

Sospensione dell’attività imprenditoriale

Vigilanza

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