Edilizia
Mutamento di destinazione d’uso: quando occorre il permesso a costruire
Il Consiglio di Stato torna ad esprimersi sul mutamento della destinazione d'uso: al posto delle serre l'imprenditore florovivaistico aveva realizzato spazi di vendita
Condividi

Il mutamento della destinazione da agricola a commerciale, anche senza opere, comporta la necessità del permesso a costruire. Lo ha stabilito in una recente sentenza (Cons. ST. 5593/2022) il Consiglio di Stato, nel caso di un’azienda agricola che aveva chiesto la sanatoria di alcuni spazi per destinarli a serre, e poi vi aveva messo in vendita prodotti per la casa e per la cura della persona.
Il caso
Una società agricola, in assenza di titolo e con variazioni essenziali al permesso di costruire in sanatoria, aveva realizzato alcune opere fra cui:- un impianto di illuminazione per le aree esterne
- una recinzione con pannelli in rete metallica e paletti in ferro
- l’apposizione di ghiaia nei vialetti interni invece della realizzazione di impianto arboreo e prato come era stato autorizzato con la sanatoria,
- spazi di esposizione e vendita di articoli per la casa e per il giardino invece delle serre di produzione e della infrastruttura produttiva florovivaistica descritta negli elaborati grafici allegati alla sanatoria.
- l’attività di un’impresa agricola e la conseguente destinazione di terreni e fabbricati non potrebbe essere limitata alla mera attività di coltivazione;
- il Dlgs 228/01 consentirebbe all’imprenditorie agricolo di svolgere sulla stessa aera dove esercita la coltivazione anche un’attività complementare di vendita di prodotti agricoli e di ulteriori prodotti purché non in maniera prevalente.
- nel caso in esame i prodotti in vendita sarebbero stati connessi e complementari alla valorizzazione del ciclo produttivo agricolo ed alla vendita diretta, senza intralcio all’attività agricola aziendale
Definizione di destinazione d’uso
Secondo il Supremo Collegio, la “destinazione d’uso è un elemento che qualifica la connotazione del bene immobile e risponde a precisi scopi di interesse pubblico, di pianificazione o di attuazione della pianificazione. Essa individua il bene sotto l’aspetto funzionale, specificando le destinazioni di zona fissate dagli strumenti urbanistici in considerazione della differenziazione infrastrutturale del territorio prevista e disciplinata dalla normativa sugli standard, diversi per qualità e quantità proprio a seconda della diversa destinazione di zona.” La destinazione d’uso è un istituto che ha una duplice natura, urbanistica ed edilizia:- destinazione d’uso urbanistica: si riferisce alle categorie specificate dalla legge e dal D.M. 1444/1968
- destinazione d’suo edilizia: riguarda il singolo edificio e le sue capacità funzionali
- consente la puntuale zonizzazione funzionale del territorio
- determina il calcolo degli oneri di urbanizzazione (art. 16 comma 4 TUE)
- fissa i contenuti degli standard urbanistici (D.M. 1444/1968)
- è parametro di calcolo della valutazione del carico urbanistico di un intervento
Tipologie di mutamento di destinazione
Il Consiglio di Stato enumera poi le più comuni distinzioni tra le diverse tipologie di mutamento di destinazione, ed in particolare:- destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale e destinazione d’uso che comporta il passaggio ad una diversa categoria
- mutamenti strutturali (cambio destinazione d’uso con realizzazione di opere) e mutamenti funzionali (senza realizzazione di opere)
- mutamenti urbanisticamente rilevanti ed urbanisticamente non rilevanti
Mutamento destinazione d’uso urbanisticamente rilevante
Ai sensi del nuovo art. 23 ter TUE, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso:- ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare, diversa da quella originaria
- anche se non accompagnata dal compimento di opere edilizie
- purché comporti il passaggio ad una diversa categoria funzionale tra quelle elencate (residenziale, turistico recettiva, produttiva e direzionale, commerciale, rurale)